Licenziamento disciplinare pubblico impiego e piena conoscenza dei fatti (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 13620 del 21.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel pubblico impiego privatizzato, a seguito della riscrittura operata dal d.lgs. n. 150/2009, l’esercizio del potere disciplinare è disciplinato dagli artt. 55 e seguenti del d.lgs. n. 165/2001 e non è più soggetto al rinvio all’art. 7 della legge n. 300/1970. Il termine di decadenza per la contestazione decorre dal momento in cui l’UPD acquisisce la piena conoscenza dei fatti, che si realizza solo quando l’amministrazione è posta in condizione di formulare una contestazione specifica quanto al fatto, all’autore e alle modalità della condotta. Il decreto di archiviazione emesso ex art. 131-bis cod. pen. non è equiparabile alla sentenza di assoluzione, non ha autorità di cosa giudicata nel procedimento disciplinare e non impedisce la sanzione espulsiva. La regola di giudizio sulla gravità dell’offesa penale non coincide con quella sulla proporzionalità della sanzione disciplinare, restando quest’ultima rimessa al giudice del merito, con valutazione incensurabile in sede di legittimità se logicamente motivata.

Il Fatto

La ricorrente, dipendente della Regione Campania, impugna la sentenza con cui la Corte d’appello ha respinto il gravame avverso la decisione del Tribunale, che aveva accertato la legittimità del licenziamento senza preavviso intimato il 25 marzo 2022. Alla lavoratrice era stata contestata la condotta di cui all’art. 55-quater, lett. a), del d.lgs. n. 165/2001: nell’arco di cinque giorni del maggio 2018 si era assentata dal servizio per 5 ore e 39 minuti a fronte di 50 ore vidimate e, in più occasioni, aveva attestato falsamente la presenza di una collega utilizzandone il badge, ovvero le aveva affidato la propria carta elettronica per la falsa registrazione. I fatti, accertati dalla polizia giudiziaria, erano stati oggetto di un procedimento penale definito con decreto di archiviazione emesso ex art. 131-bis cod. pen. per la particolare tenuità dell’offesa.

La ricorrente censura, con il primo motivo, la reiezione dell’eccezione di tardività della contestazione disciplinare; con il secondo, la violazione degli artt. 55-ter e 55-quater e la mancata valorizzazione del decreto di archiviazione e del CCNL di comparto ai fini del giudizio di proporzionalità.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto il profilo della decadenza. Rileva che, dopo il d.lgs. n. 150/2009, i termini per l’esercizio e la conclusione del procedimento sono indicati dall’art. 55-bis del d.lgs. n. 165/2001, che individua in modo certo e oggettivo il dies a quo. Il rinvio all’art. 7 della legge n. 300/1970, in passato disposto dal comma 2 dell’art. 55, non è più operante: il motivo è pertanto manifestamente infondato nella parte in cui invoca lo Statuto dei lavoratori.

Il Collegio richiama il consolidato orientamento secondo cui assumono rilievo, ai fini del decorso dei termini, soltanto le comunicazioni pervenute all’UPD e alla struttura di assegnazione dell’incolpato, e non a uffici privi di competenza in materia disciplinare (Cass. n. 20733 del 2015, Cass. n. 20730/2022, Cass. n. 16842/2019, Cass. n. 8943/2023). La piena conoscenza rilevante è solo quella che consente l’immediato avvio del procedimento mediante una contestazione circostanziata (Cass. n. 18362/2023, Cass. n. 35061/2023, Cass. n. 33236/2022). Tale lettura, precisa la Corte, è confermata dalla riformulazione dell’art. 15 del d.lgs. n. 75/2017, che ha sostituito la formula della mera “notizia dell’infrazione” con quella della “piena conoscenza dei fatti”. I giudici di merito hanno correttamente accertato che solo il 9 novembre 2021 l’UPD aveva conseguito tale conoscenza, poiché né il decreto di sequestro probatorio né la richiesta di proroga delle indagini contenevano la descrizione delle condotte addebitabili.

Il primo motivo è quindi inammissibile dove sollecita una diversa valutazione delle risultanze istruttorie, preclusa in sede di legittimità.

Quanto al secondo motivo, la Corte ribadisce che la condotta di cui all’art. 55-quater, lett. a) non richiede l’alterazione materiale del sistema di rilevamento, essendo sufficiente l’idoneità oggettiva a indurre in errore il datore di lavoro (Cass. n. 17367/2016, Cass. n. 25750/2016). Il richiamo all’art. 2106 cod. civ. e lo sfavore per gli automatismi espulsivi, valorizzato da Corte cost. n. 123/2020, impongono un sindacato giudiziale di proporzionalità. La Corte d’appello ha compiuto una valutazione in concreto della reiterazione, della durata dell’assenza, dell’accordo fraudolento con la collega e dell’assenza di cause scriminanti, pervenendo a ritenere gravemente leso il vincolo fiduciario.

Il decreto di archiviazione non muta l’esito: in ragione dell’autonomia del procedimento disciplinare, rileva solo l’assoluzione che escluda la materialità dei fatti (Cass. n. 19514/2024); il decreto ex art. 131-bis cod. pen. non è equiparabile alla sentenza di assoluzione e non ha autorità di cosa giudicata (Cass. Sez. Un. n. 14551/2017). Inoltre il codice disciplinare invocato non è più applicabile, essendo la previsione espulsiva automaticamente sostitutiva ai sensi dell’art. 55, comma 1, in relazione agli artt. 1339 e 1419, secondo comma, cod. civ., come confermato dall’art. 59 del CCNL 21 maggio 2018. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e raddoppio del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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