Revoca del nulla osta per carenza reddituale del datore di lavoro (TAR Emilia-Romagna n. 198 del 23.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La carenza della capacità reddituale della parte datoriale, ove incontestata, costituisce motivo automaticamente ostativo alla perdurante validità del nulla osta all’ingresso per lavoro subordinato. Detta circostanza, in sede di delibazione cautelare, esclude il fumus boni iuris richiesto dall’art. 55 cod. proc. amm., rendendo irrilevante ogni ulteriore valutazione in ordine al pregiudizio grave e irreparabile dedotto dalla parte ricorrente.
Il Fatto
Una cittadina straniera impugnava dinanzi al TAR il decreto con cui la Prefettura di Piacenza aveva revocato il nulla osta all’ingresso per lavoro subordinato rilasciato a suo favore, su istanza prodotta dal datore di lavoro. Il provvedimento di revoca interveniva nonostante il nulla osta fosse stato originariamente rilasciato in data antecedente. La ricorrente chiedeva l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento prefettizio, deducendone i vizi di legittimità.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale, nella camera di consiglio dedicata alla fase cautelare, ha incentrato la propria valutazione unicamente sulla sussistenza del fumus boni iuris, prescindendo dall’esame delle ulteriori condizioni richieste per l’accoglimento dell’istanza incidentale.
Nella delibazione sommaria propria della fase, il Collegio ha ritenuto incontestata la carenza della capacità reddituale della parte datoriale. Tale circostanza, ad avviso del giudice amministrativo, riveste carattere automaticamente ostativo alla perdurante validità del nulla osta all’ingresso, in quanto requisito soggettivo indefettibile del datore di lavoro previsto dalla normativa in materia di ingresso per motivi di lavoro subordinato.
La verifica della sussistenza dei requisiti reddituali del datore di lavoro, infatti, non si esaurisce nel momento del rilascio del titolo ma deve permanere per l’intera vigenza del nulla osta, costituendo condizione della sua efficacia. La sopravvenuta perdita di tale requisito legittima, pertanto, l’esercizio del potere di revoca da parte dell’Amministrazione.
Da ciò il Tribunale ha tratto la conseguenza dell’insussistenza del fumus boni iuris della pretesa azionata, con conseguente rigetto dell’istanza cautelare e compensazione delle spese della fase.
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Nota della Redazione
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