Lavoro straordinario nel pubblico impiego e autorizzazione implicita del datore (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 13642 del 21.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di pubblico impiego privatizzato, il diritto al compenso per il lavoro straordinario presuppone la previa autorizzazione dell’amministrazione, ma questa può essere anche implicita, desumibile dalla ricezione costante da parte del datore della prestazione eccedente l’orario ordinario. L’accertamento dello svolgimento di lavoro straordinario supera la necessità della prova di una turnazione formalmente programmata e, quando la prestazione eccedente è costantemente recepita, esclude che si tratti di libera determinazione del singolo o di prestazione resa insciente o prohibente domino. Ne consegue la violazione delle norme sostanziali sulla necessaria remunerazione, anche in forza dell’art. 2126 c.c.
Il Fatto
Un dipendente di un comune propone domanda per il pagamento di quarantotto ore di straordinario annue svolte dal settembre 2003 all’ottobre 2013. Il Tribunale rigetta la richiesta e la Corte d’Appello conferma la decisione.
La Corte territoriale dà atto che la documentazione prodotta dimostra lo svolgimento di un’ora di straordinario settimanale, ma rileva che non risulta alcuna autorizzazione, né preventiva né in sanatoria. Esclude inoltre che l’autorizzazione possa ritenersi implicitamente indotta dall’organizzazione datoriale dei turni, non documentati dal ricorrente. Il lavoratore ricorre per cassazione con due motivi; il comune resta intimato.
La Motivazione della Corte
In via preliminare la Corte esamina la regolarità della notifica del ricorso, effettuata nei termini rispetto alla sentenza di appello e presso la casella pec indicata dal difensore nella memoria depositata in appello. La notifica è ritenuta regolare.
Nel merito i due motivi sono esaminati congiuntamente e giudicati fondati. Il primo deduce la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 14 del contratto collettivo decentrato integrativo, lamentando motivazione apparente e contraddittoria in ordine alla disciplina della settimana lavorativa e della banca delle ore. Il secondo censura la violazione degli artt. 22 e 38-bis dei CCNL di comparto, per non avere il comune contabilizzato le ore eccedenti secondo il sistema della banca delle ore.
La Corte richiama il proprio orientamento. La sentenza Cass. n. 23506 del 2022 ha affermato che non è remunerabile il prolungamento della prestazione frutto di libera determinazione del dipendente e non collegato a esigenze di servizio preventivamente vagliate dal dirigente; ha però precisato che il diritto al compenso spetta anche quando l’autorizzazione richiesta risulti illegittima o contraria al contratto collettivo, eventualmente in forza dell’art. 2126 c.c. La sentenza Cass. n. 18063 del 2023 ha poi chiarito che per autorizzazione si intende il fatto che le prestazioni non siano svolte insciente o prohibente domino, ma con il consenso del datore, che può essere anche implicito.
Su queste basi la Corte osserva che l’accertamento dello svolgimento di lavoro straordinario, desumibile dalla stessa motivazione della sentenza impugnata, supera la necessità della prova di una turnazione formalmente programmata. La ricezione costante della prestazione eccedente l’orario ordinario esclude la libera determinazione del singolo e configura il consenso implicito del datore. Su tali più ampi presupposti va riesaminato anche il tema dell’autorizzazione implicita, altrimenti risultando violata la disciplina sulla remunerazione del lavoro svolto in eccedenza.
Il ricorso è pertanto accolto nei sensi di cui in motivazione, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte d’Appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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