Decadenza triennale computata dalla prima domanda amministrativa anche se proposta in corso di causa (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 9062 del 10.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il termine di decadenza triennale previsto dall’art. 47 d.P.R. n. 639/1970, come introdotto dall’art. 38, comma 1, lett. d), d.l. n. 98/2011, decorre dalla prima domanda amministrativa, quale momento di avvio del procedimento amministrativo. La circostanza che la domanda amministrativa sia stata presentata nel corso del giudizio definito con sentenza dichiarativa di improponibilità del ricorso non impedisce che essa segni l’avvio del procedimento e determini il decorso del termine di decadenza. La presentazione di un’ulteriore domanda amministrativa non rileva, non potendo impedire il relativo decorso, attesa la natura sostanziale della decadenza.
Il Fatto
Un lavoratore proponeva domanda giudiziale per ottenere la rivalutazione dei contributi versati sulla propria posizione assicurativa, per esposizione all’amianto, mediante moltiplicazione per 1,25. Il Tribunale di Cagliari dichiarava la domanda improponibile, per la mancata presentazione di una previa domanda amministrativa. Avverso tale sentenza il lavoratore proponeva appello dinanzi alla Corte d’appello di Cagliari, la quale accoglieva il gravame, dichiarando il diritto alla rivalutazione contributiva. L’Istituto nazionale della previdenza sociale ricorreva per cassazione, denunciando la violazione dell’art. 47 d.P.R. n. 639/1970 per non aver la Corte territoriale rilevato la decadenza triennale.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo di ricorso, affermando che il termine di decadenza deve essere computato a decorrere dalla prima domanda amministrativa, nella specie pacificamente presentata il 6 giugno 2008, a nulla rilevando che il ricorso giudiziario fosse stato proposto l’11 dicembre 2015, oltre il triennio.
A tal fine, la Suprema Corte ha escluso che costituisse ostacolo il giudicato formatosi per effetto della sentenza del Tribunale di Cagliari n. 454/2015, che aveva dichiarato improponibile il ricorso per mancata presentazione di una previa domanda amministrativa. Richiamando il proprio precedente Cass. n. 20185 del 2022 e Cass. n. 2501 del 2023, la Corte ha precisato che la presentazione della domanda amministrativa in corso di causa non impedisce che la stessa segni comunque l’avvio del procedimento amministrativo e determini il decorso del termine di decadenza.
Richiamando altresì l’ordinanza n. 769 del 2024, la Corte ha chiarito che, sebbene alla proposizione della domanda amministrativa in corso di causa non si ricolleghi altro che l’improponibilità della domanda giudiziaria, la domanda amministrativa in sé rileva per il decorso del termine di decadenza, in considerazione della natura sostanziale della decadenza. La presentazione di un’ulteriore domanda amministrativa non rileva in alcun modo, non potendo impedire il decorso del termine.
Il termine triennale di decadenza, computato dalla prima domanda amministrativa, risultava integralmente decorso. La Corte ha pertanto cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, ha deciso la causa nel merito, rigettando la domanda introduttiva del giudizio, con compensazione delle spese di tutte le fasi di giudizio, essendosi la giurisprudenza sulla questione consolidata solo in corso di causa.
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Nota della Redazione
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