Retribuzione di risultato: il giudicato sugli anni precedenti non vale per le annualità successive (Cass. civ. Sez. Lav. n. 3100 del 12.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In ambito di rapporti giuridici di durata, quale è il rapporto di pubblico impiego a tempo indeterminato, rispetto alle obbligazioni periodiche, il principio per cui l’autorità del giudicato impedisce il riesame di questioni tendenti ad una nuova decisione di quelle già risolte con provvedimento definitivo, destinato ad esplicare la propria efficacia anche nel tempo successivo alla sua emanazione, trova un limite nella ricorrenza di elementi di discontinuità, in fatto ed in diritto, che sono ostativi rispetto a tali effetti futuri e che ricorrono anche quando è richiesta una valutazione ex novo, di tempo in tempo, delle situazioni giuridiche interessate. (Nella specie, la S.C. ha escluso l’incidenza del giudicato formatosi tra le parti su voci retributive accessorie della dirigenza sanitaria (retribuzione di risultato) che vanno attribuite, sulla base di fondi stabiliti dalla contrattazione collettiva anno per anno, in modo uniforme per tutti i lavoratori che concorrono al loro riparto per il principio di parità di trattamento ex art. 45 del d.lgs. n. 165 del 2001). (Rv. 677820-01)
Il Fatto
Un dirigente sanitario non medico dell’Azienda USL Toscana Nord Ovest chiedeva la rideterminazione del fondo per la retribuzione di risultato e le differenze retributive per gli anni 2008-2010, per circa 23.800 euro, lamentando che l’Azienda calcolasse il fondo secondo l’accordo regionale del 1992 anziché secondo i criteri del d.P.R. n. 384 del 1990 richiamati dall’art. 61 del CCNL del 1996. Per gli anni 2000-2007 lo stesso dirigente aveva già ottenuto ragione in Cassazione (ordinanza n. 3134/2019) e poi in sede di rinvio.
Il Tribunale di Massa rigettava la nuova domanda: la Cassazione, con la sentenza n. 12426/2021, aveva superato l’orientamento precedente e non vi era un giudicato esterno vincolante per il periodo dedotto. La Corte d’appello di Genova confermava: il fondo viene determinato ogni anno con apposite delibere, sicché per il 2008-2010 il lavoratore doveva allegare e provare nuovamente i fatti costitutivi del diritto. Il dirigente ricorreva in Cassazione con due motivi; l’Azienda proponeva ricorso incidentale sulle spese d’appello.
La Motivazione della Corte
La Corte prende atto che, nel frattempo, la sentenza del giudizio di rinvio sugli anni 2000-2007 è passata in giudicato (Cass. n. 11726/2025). L’art. 61 del CCNL del 1996 destina annualmente le risorse a una componente retributiva correlata ai risultati, alimentata da un apposito fondo, e l’art. 62 regola la procedura annuale di definizione degli obiettivi e assegnazione delle quote. I CCNL successivi hanno “consolidato” i fondi precedenti, ma questo non è decisivo.
Il ragionamento si radica nella struttura dei fondi, che servono a gestire la spesa con una quantificazione precisa e trasparente di risorse da suddividere tra più lavoratori. Il giudicato opera nei rapporti di durata per le voci destinate a ripetersi in modo sempre uguale; la retribuzione di risultato, invece, si determina di anno in anno in base a risorse, obiettivi e verifica. Inoltre il fondo annuale deve essere uniforme per tutti coloro che partecipano al riparto: ammettere che il giudicato ottenuto da un lavoratore imponga all’ente, per gli anni successivi, importi maggiori solo per lui altererebbe l’intera dinamica della voce retributiva, in contrasto con il controllo della spesa e con la parità di trattamento dell’art. 45 del d.lgs. n. 165 del 2001. Il giudicato, del resto, non si estende ai terzi (art. 2909 c.c.).
I principi sul giudicato nei rapporti di durata (Cass. n. 20765/2018) operano solo per gli effetti permanenti del rapporto e non in presenza di profili di discontinuità, come per le voci retributive erogate tramite fondi determinati in periodi prefissati (Cass. n. 17223/2020). Per ogni annualità il lavoratore conserva l’azione per accertare quanto gli spetta, previo accertamento incidentale del corretto ammontare del fondo, ma senza effetti di durata. Il primo motivo è rigettato. Anche il secondo è respinto: si è consolidato l’orientamento secondo cui le “quote storiche” sono quelle determinate in base agli accordi regionali vigenti prima dell’applicazione dell’art. 61 (Cass. n. 9319/2021, n. 12426/2021, n. 1222/2024).
È rigettato anche il ricorso incidentale: la novità e complessità della questione giustificano la compensazione delle spese d’appello e di quelle del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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