Programmatico l’accordo sulla riqualificazione degli ufficiali giudiziari (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 13656 del 21.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di pubblico impiego contrattualizzato, l’art. 21-quater del d.l. n. 83/2015, convertito con modificazioni dalla legge n. 132/2015, ha natura programmatica e non precettiva: esso non attribuisce ai dipendenti alcun diritto soggettivo all’inquadramento nell’area superiore, limitandosi ad autorizzare il Ministero a indire procedure interne nei limiti delle posizioni disponibili in dotazione organica, delle risorse finanziarie e del rapporto del 50 per cento tra posti riservati e accessi dall’esterno. La medesima valenza programmatica connota l’Accordo del 26 aprile 2017, recepito con d.m. 9 novembre 2017, che richiama espressamente il rispetto della citata disposizione. Ne consegue che il termine del 30 giugno 2019, indicato nell’accordo per definire l’attuazione della progressione tra le aree, costituisce una semplice indicazione priva di efficacia cogente, non un termine perentorio idoneo a fondare la pretesa del lavoratore.
Il Fatto
Il lavoratore, ufficiale giudiziario in servizio presso il Ministero della giustizia, ha agito in giudizio per ottenere il riconoscimento del diritto all’inquadramento in Area funzionale III, profilo professionale di Funzionario UNEP. Il Tribunale di Pordenone, con sentenza n. 84 del 2022, ha accolto la domanda, accertando il diritto al superiore inquadramento e condannando l’Amministrazione al risarcimento del danno patrimoniale da pregresso inadempimento.
La Corte d’Appello di Trieste, in parziale accoglimento dell’impugnazione del Ministero, ha spostato la decorrenza al 1° luglio 2019 e ha confermato il diritto del lavoratore all’inquadramento come Funzionario UNEP di Area III, Fascia retributiva F1, con condanna al pagamento delle differenze retributive. Il giudice di appello ha ritenuto l’art. 21-quater norma precettiva e ha qualificato come perentorio il termine del 30 giugno 2019 fissato dall’accordo del 2017. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte affronta la questione centrale del ricorso: stabilire se l’art. 21-quater del d.l. n. 83/2015 e l’accordo integrativo del 26 aprile 2017 abbiano natura precettiva, così da fondare un diritto soggettivo del dipendente all’inquadramento, oppure programmatica. Il motivo, articolato ai sensi dell’art. 360, n. 3), cod. proc. civ., è ritenuto fondato.
La Corte ricostruisce l’evoluzione normativa della disciplina. L’art. 21-quater, inserito dalla legge di conversione, ha autorizzato il Ministero, nei limiti delle posizioni disponibili in dotazione organica, a indire procedure interne riservate al personale in servizio alla data del 14 novembre 2009, fissando al 50 per cento il rapporto tra posti riservati ai dipendenti e accessi dall’esterno. Il comma 5 ha previsto uno specifico stanziamento, poi rideterminato dalla legge n. 145/2018, confermando il rilievo della copertura finanziaria.
Su queste basi, la Corte richiama il proprio precedente rappresentato dall’ordinanza n. 16999 del 2023, che già aveva affermato come, in tema di pubblico impiego contrattualizzato, la natura programmatica della disciplina escluda la configurabilità di un diritto soggettivo alla progressione in carriera. La stessa pronuncia ha statuito che l’art. 21-quater non attribuisce alcun diritto agli interessati, giacché si limita ad autorizzare un’attività della pubblica amministrazione nei limiti delle risorse disponibili.
Da qui la conclusione sul secondo profilo. L’impegno assunto con l’Accordo del 26 aprile 2017 è subordinato, sin dalla premessa, al rispetto di quanto previsto dall’art. 21-quater, con i suoi limiti in materia di dotazioni organiche, copertura finanziaria e rapporto tra posti riservati e accessi dall’esterno. All’accordo deve dunque attribuirsi carattere programmatico, come conferma il tenore letterale e complessivo dello stesso.
Ne deriva che la previsione del termine del 30 giugno 2019 costituisce una indicazione priva di efficacia cogente. Il ricorso è pertanto accolto, la sentenza di appello è cassata e, decidendo nel merito senza necessità di ulteriori accertamenti di fatto, la domanda introduttiva del giudizio è rigettata. Le spese dell’intero processo sono compensate tra le parti per la sopravvenienza della pronuncia n. 16999 del 2023 rispetto al sorgere della controversia.
Nota della Redazione
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