Lavoro straordinario nel pubblico impiego: basta l’autorizzazione implicita (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 13657 del 21.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel pubblico impiego privatizzato il diritto al compenso per il lavoro straordinario presuppone una previa autorizzazione dell’amministrazione, ma questa non deve necessariamente essere espressa e specifica, potendo desumersi dal consenso anche implicito del datore di lavoro, desumibile dall’emissione di ordini di servizio e dall’inserimento del dipendente nei turni. Non è remunerabile il prolungamento della prestazione frutto di libera determinazione del singolo e non collegato a esigenze di servizio preventivamente vagliate dal dirigente. Una volta che la prestazione sia stata resa con il consenso del datore, il compenso è dovuto anche quando l’autorizzazione risulti illegittima o contraria al contratto collettivo, trovando applicazione l’art. 2126 c.c.

Il Fatto

Un lavoratore, addetto alla vigilanza presso un complesso archeologico, ha chiesto il pagamento delle ore di lavoro straordinario svolte fino a una data determinata, per un corrispettivo di alcune migliaia di euro oltre accessori. Il Tribunale di Torre Annunziata aveva respinto la domanda; la Corte d’Appello di Napoli, in riforma, l’ha accolta.

Il giudice di appello ha escluso la configurabilità di un orario c.d. multiperiodale, rilevando che nel lungo arco temporale considerato erano sempre e solo state superate le ore contrattuali, senza alternanza compensativa. Ha inoltre ritenuto che l’inserimento nei turni, obbligatoriamente da seguire, non consentisse di invocare la mancanza di autorizzazione allo straordinario, da considerarsi implicitamente sussistente, con conseguente obbligo di remunerazione ai sensi dell’art. 2126 c.c. Il Ministero della Cultura ha proposto ricorso per cassazione su tre motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte rigetta integralmente il ricorso e affronta anzitutto il motivo con cui si deduce ultrapetizione, per avere il giudice di appello fondato la decisione sull’art. 2126 c.c., presupposto non posto dalla parte. Il motivo è infondato: è consolidato nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo cui la pretesa di condanna del datore al pagamento delle retribuzioni per prestazioni di fatto rese, anche con la P.A., quando la domanda originaria di riconoscimento del rapporto a tempo indeterminato sia esclusa per nullità o divieti imposti da norme imperative, non costituisce domanda nuova e può essere prospettata per la prima volta in appello o posta d’ufficio a fondamento della decisione. La Corte richiama in proposito propri precedenti, in particolare Cass. n. 25169 del 2019 e Cass. n. 12868 del 2024.

Il secondo motivo censura la violazione dell’art. 22 del CCNL di comparto e della disciplina della banca ore, sostenendo che lo straordinario sarebbe remunerabile solo se autorizzato in modo specifico ed espresso, non potendosi dedurre l’autorizzazione dall’emissione di ordini di servizio. Anche questo motivo è infondato. La Corte aderisce all’orientamento secondo cui l’autorizzazione esprime il concetto per cui non è remunerabile il prolungamento della prestazione frutto di libera determinazione del dipendente e non collegato a esigenze di servizio preventivamente vagliate dal dirigente; il diritto al compenso spetta invece anche quando l’autorizzazione risulti illegittima o contraria al contratto collettivo. Nel senso indicato si richiamano Cass. n. 23506 del 2022 e Cass. n. 18063 del 2023, secondo cui l’autorizzazione presuppone che le prestazioni non siano svolte insciente o prohibente domino, ma con il consenso del datore, che può essere anche implicito e che, una volta esistente, integra gli estremi per il necessario pagamento dello straordinario.

Il terzo motivo denuncia la violazione dell’art. 115 c.p.c., assumendo che la Corte territoriale avrebbe erroneamente valorizzato una presunta non contestazione dei fatti. Il motivo non è accolto. Le difese trascritte si limitano a riservare la prova del mancato superamento del monte ore annuo e ad affermare la natura multiperiodale dell’orario. La mancata contestazione del lavoro svolto traduce la censura in una difesa di merito sulla valutazione dei dati istruttori, che si risolve in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni del giudice di merito, estranea al giudizio di cassazione, come affermato dalle Sezioni Unite n. 34476 del 2019 e n. 24148 del 2013.

Il ricorso è dunque rigettato, con regolazione delle spese secondo soccombenza. La Corte esclude, infine, che debba disporsi il c.d. raddoppio del contributo unificato: il provvedimento che lo impone non può aver luogo nei confronti delle Amministrazioni dello Stato, istituzionalmente esonerate dal materiale versamento mediante il meccanismo della prenotazione a debito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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