Obbligo di informare l’Azienda del rinvio a giudizio e atti anteriori (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 13655 del 21.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di sanzioni disciplinari nel pubblico impiego contrattualizzato, l’obbligo del dirigente di informare l’Azienda dell’esercizio dell’azione penale a proprio carico, previsto dall’art. 70, comma 3, lett. g) CCNL Area Dirigenza Sanità 2016-2018, presuppone la conoscenza effettiva dell’atto. Il giudice di merito non può limitare la valutazione al solo decreto di rinvio a giudizio, dovendo considerare ogni atto del processo penale recante notizia dell’azione penale, tra cui la richiesta di rinvio a giudizio del pubblico ministero notificata unitamente all’avviso di fissazione dell’udienza preliminare. Ove l’atto anteriore risulti conosciuto dal dipendente prima della contestazione disciplinare, l’inesigibilità della condotta non può essere invocata e la sanzione non è illegittima per tale profilo.

Il Fatto

La vicenda riguarda un dirigente sanitario destinatario di una sanzione disciplinare irrogata dall’Azienda datrice per la violazione dell’art. 70, comma 3, lett. g) CCNL Area Dirigenza Sanità 2016-2018, che impone al dipendente di informare l’Ente di essere stato rinviato a giudizio o di essere destinatario dell’azione penale, quando la natura dei reati possa configurare situazioni di incompatibilità ambientale o grave pregiudizio per l’Azienda.

Il Tribunale aveva respinto la domanda di illegittimità della sanzione. La Corte d’Appello di Napoli, in riforma, l’aveva accolta, ritenendo inesigibile il comportamento, poiché il rinvio a giudizio era intervenuto l’11.5.2021 ed era stato comunicato il giorno successivo, mentre la contestazione disciplinare era stata elevata il 2.4.2021. Il dirigente ricorre per cassazione; l’Azienda resiste e propone ricorso incidentale su due motivi.

La Motivazione della Corte

Il ricorrente principale censura il regolamento delle spese, imputando alla Corte territoriale una motivazione meramente apparente, riferita all’affermata complessità delle questioni. Il ricorso incidentale dell’Azienda si concentra invece sulla violazione dell’art. 70, comma 3, lett. g) CCNL, in relazione agli artt. 99, 115 e 345 c.p.c. e agli artt. 405 e 419 c.p.p.

La Corte esamina congiuntamente i due motivi incidentali, per la loro stretta connessione, e li ritiene fondati. Il giudice di appello si è soffermato sul solo rinvio a giudizio intervenuto in data successiva alla contestazione disciplinare, senza considerare altri atti del processo penale recanti notizia dell’esercizio dell’azione penale a carico del dirigente.

Assume rilievo, in particolare, la richiesta di rinvio a giudizio del pubblico ministero, notificata unitamente all’avviso di fissazione dell’udienza preliminare. Da tale atto il dirigente era venuto a conoscenza dell’azione penale in epoca antecedente al 2.4.2021, data della contestazione dell’addebito. La conoscenza anteriore dell’atto esclude dunque il presupposto dell’inesigibilità posto a base della decisione impugnata.

Ne segue l’accoglimento del ricorso incidentale e l’assorbimento dell’unico motivo del ricorso principale, volto a censurare il regolamento delle spese operato dalla Corte territoriale in termini di integrale compensazione. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Napoli, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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