Giudicato sfavorevole preclude il diritto alla perequazione retributiva regionale (Cass. civ. Sez. V n. 13660 del 21.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudicato formatosi sulla conferma della sentenza di rigetto della domanda di adeguamento retributivo fondata sull’art. 1, comma 2 bis, della legge Regione Abruzzo n. 118 del 1998, introdotto dall’art. 43 della legge Regione Abruzzo n. 6 del 2005, preclude l’accoglimento di ogni ulteriore domanda della stessa dipendente fondata sulla medesima disposizione. La dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 43 citato, pronunciata con Corte cost. n. 211 del 2014, impedisce di ritenere radicato un diritto soggettivo perfetto alla perequazione per il periodo antecedente, non essendo la pretesa mai stata riconosciuta dall’amministrazione né in sede giudiziaria in via definitiva. Non è configurabile alcun legittimo affidamento su una norma dichiarata costituzionalmente illegittima e mai applicata dalla pubblica amministrazione. La disciplina del comma 2 ter, abrogato nel 2011, è strumentale al comma 2 bis e non può fondare un diritto che su tale comma non può più basarsi.
Il Fatto
La ricorrente, dipendente di ruolo della Regione Abruzzo con inquadramento in categoria C, aveva adito il Tribunale di Chieti chiedendo l’adeguamento della retribuzione individuale di anzianità in applicazione dell’art. 1, comma 2 bis, della legge Regione Abruzzo n. 118 del 1998, introdotto dall’art. 43 della legge Regione Abruzzo n. 6 del 2005. La domanda era stata rigettata in primo grado e la decisione confermata in appello; il ricorso per cassazione era stato dichiarato inammissibile.
Proposto un nuovo giudizio davanti al Tribunale di Chieti, la domanda di condanna al pagamento delle somme era stata nuovamente rigettata con sentenza n. 243/2023. La Corte d’appello di L’Aquila, con sentenza n. 253/2024, in parziale riforma, aveva confermato il rigetto nel merito e rideterminato le spese del primo grado. La dipendente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, deducendo violazione e falsa applicazione della normativa regionale, degli artt. 112, 113 e 132 c.p.c., dell’art. 118 disp. att. c.p.c. e degli artt. 13, 15, 24 e 111, comma 6, Cost., oltre all’omesso esame di fatto decisivo.
La Motivazione della Corte
Il ricorso muove dal presupposto che le disposizioni dichiarate costituzionalmente illegittime non siano automaticamente espunte dall’ordinamento. La ricorrente sostiene che il criterio di perequazione introdotto dall’art. 43 sarebbe divenuto elemento della retribuzione, con conseguente consolidamento di un diritto soggettivo patrimoniale, e che il comma 2 ter sarebbe sopravvissuto alla sentenza della Corte costituzionale.
La Corte richiama il percorso già tracciato con le ordinanze pronunciate alle adunanze camerali del 10 gennaio 2025, da Cass. n. 5514/2025 a Cass. n. 5521/2025, richiamate ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c.. La questione di legittimità costituzionale dell’art. 43 della legge regionale n. 6 del 2005, come sostituito dall’art. 1, comma 2, della legge regionale n. 16 del 2008, è stata decisa con la sentenza della Corte cost. n. 211 del 2014, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della disposizione per invasione della materia dell’ordinamento civile, riservata alla competenza esclusiva dello Stato.
Il passaggio decisivo è il giudicato. Dalla sentenza di questa Corte n. 13913/2021 risulta che la Corte d’appello di L’Aquila aveva respinto il gravame della dipendente avverso la sentenza del Tribunale che aveva rigettato le domande di riconoscimento perequativo. In quella sede i dipendenti non avevano contestato il merito, limitandosi a censurare la statuizione sulle spese. Il giudicato così formatosi preclude l’accoglimento di ogni domanda fondata sull’art. 43 citato.
Da qui l’impossibilità di ritenere che un diritto soggettivo perfetto si sia radicato in capo alla ricorrente sulla base della normativa richiamata, seppure per il tempo antecedente alla sentenza del 2014, poiché il diritto reclamato non era mai stato riconosciuto né dall’amministrazione né in sede definitiva. La Corte esclude anche l’ipotesi che il comma 2 bis avesse solo codificato un principio preesistente, non essendo stato indicato alcun fondamento normativo. Il comma 2 ter, abrogato nel 2011, era strumentale al comma 2 bis e non può sostenerne un diritto.
Quanto all’affidamento, la Corte territoriale ha correttamente rilevato che la Regione non aveva mai applicato la norma, sì che le somme non erano mai entrate nella sfera patrimoniale della dipendente. Non può esservi affidamento su una norma dichiarata costituzionalmente illegittima, e l’esito sfavorevole dei giudizi precedenti conferma l’assenza dei presupposti. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e obbligo dell’ulteriore contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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