Reddito del datore di lavoro e valore probatorio dell’estratto conto Inps (TAR Lazio n. 14281 del 14.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il requisito reddituale di cui all’art. 9 del D.M. 27 maggio 2020 costituisce presupposto indefettibile per la definizione positiva della procedura di emersione dal lavoro irregolare, avendo la funzione di dimostrare l’effettività e la sostenibilità del rapporto di lavoro. Nella valutazione della capacità economica del datore di lavoro, ai sensi del comma 3 della citata disposizione, l’Amministrazione deve prendere in considerazione anche la disponibilità di redditi esenti da dichiarazione annuale e/o CU, purché certificati. L’estratto conto previdenziale Inps, in quanto certificazione proveniente da ente pubblico, è idoneo a dimostrare l’esistenza di rapporti di lavoro e delle relative retribuzioni e non può essere ignorato in una verifica della capacità economica condotta in termini esclusivamente formali, limitata all’esame delle dichiarazioni fiscali. Il provvedimento di rigetto che ometta di valutare tale documentazione è affetto da difetto di istruttoria e di motivazione.
Il Fatto
La ricorrente impugnava il provvedimento del 24 maggio 2024 con cui la Prefettura di Roma aveva respinto l’istanza di emersione dal lavoro irregolare presentata in suo favore dal datore di lavoro ex art. 103, comma 1, D.L. 34/2020, per insufficienza del reddito del nucleo familiare composto da più soggetti conviventi percettori di reddito, non raggiungendosi la soglia di 27.000 euro prevista dal D.M. 27 maggio 2020.
Il Consiglio di Stato, in sede cautelare, accoglieva l’appello avverso il diniego dell’istanza cautelare di primo grado, disponendo il motivato riesame del provvedimento e sottolineando la rilevanza, ai fini emersivi, di redditi non confluiti nella dichiarazione annuale purché comprovabili su base documentale. In data 27 febbraio 2026 la Prefettura adottava un nuovo provvedimento, confermativo del precedente diniego, avverso il quale la ricorrente proponeva ricorso per motivi aggiunti.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha dichiarato l’improcedibilità del ricorso originario per sopravvenuta carenza di interesse, attesa l’intervenuta adozione del nuovo provvedimento di rigetto, e ha accolto nel merito il ricorso per motivi aggiunti, annullando il provvedimento del 27 febbraio 2026 con salvezza delle ulteriori determinazioni dell’Amministrazione.
Nel merito, il Collegio ha richiamato la costante giurisprudenza secondo cui la titolarità in capo al datore di lavoro del reddito minimo indicato dall’art. 9 del D.M. costituisce presupposto indefettibile per l’accoglimento dell’istanza, prevenendo elusioni del sistema e domande strumentali alla regolarizzazione di rapporti lavorativi fittizi, come evidenziato anche dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 209 del 24 novembre 2023.
Dalla documentazione in atti, e in particolare dall’estratto conto previdenziale Inps prodotto in sede di integrazione documentale, risultava che la madre della datrice di lavoro aveva percepito nel 2019 un reddito pari a 10.768,13 euro come collaboratrice familiare, del quale l’Amministrazione non aveva tenuto conto, considerando ai fini dell’integrazione reddituale solo l’importo di 3.792,93 euro erogato dall’INPS a titolo di indennità e/o bonus. Tale omissione derivava dalla circostanza che il reddito risultante dall’estratto conto previdenziale non era confluito nella dichiarazione fiscale.
Il Collegio ha precisato che il comma 3 dell’art. 9 del D.M. 27 maggio 2020 consente di considerare redditi esenti da dichiarazione annuale e/o CU, purché certificati. L’estratto conto Inps, quale certificazione proveniente da ente pubblico, è idoneo a dimostrare l’esistenza dei rapporti di lavoro e delle relative retribuzioni. La verifica della capacità economica non può essere condotta in termini esclusivamente formali e limitarsi all’esame delle dichiarazioni fiscali, dovendo l’Amministrazione valutare ogni elemento documentale ufficiale disponibile.
Avendo la Prefettura omesso di considerare il predetto reddito certificato, e non avendo fornito alcun riscontro in ordine agli accertamenti svolti a seguito delle ordinanze istruttorie, il provvedimento di rigetto del 27 febbraio 2026 è risultato affetto da difetto di istruttoria e di motivazione. Le peculiarità della vicenda hanno giustificato la compensazione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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