Motivazione perplessa sui mastrini e onere di allegazione della prescrizione (Cass. civ. Sez. I n. 13669 del 21.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
È affetta da nullità per violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4), cod. proc. civ. la sentenza di merito che affermi contestualmente l’attendibilità e l’inattendibilità dei medesimi mastrini di conto corrente ai fini della ricostruzione dell’andamento del rapporto, realizzando quel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili che integra la motivazione perplessa, sindacabile in sede di legittimità. In tema di eccezione di prescrizione opposta dalla banca al correntista che agisca in ripetizione d’indebito, l’onere di allegazione è soddisfatto con l’affermazione dell’inerzia del titolare del diritto e la dichiarazione di volerne profittare, senza che occorra indicare le specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte. La capitalizzazione trimestrale degli interessi pattuita prima della delibera CICR del 9 febbraio 2000 è nulla e richiede, per il periodo successivo, una nuova espressa pattuizione.

Il Fatto

Una società correntista e i suoi fideiussori convenivano in giudizio l’istituto di credito per accertare l’illegittima applicazione della capitalizzazione trimestrale, di interessi ultralegali e di commissione di massimo scoperto, in assenza di valida pattuizione, e per ottenere la condanna della banca al pagamento del saldo attivo del rapporto.

Il Tribunale accertava la nullità delle pattuizioni e, previa compensazione con il credito vantato dalla banca per un finanziamento, condannava quest’ultima al pagamento della differenza. La Corte d’appello, in parziale accoglimento dell’appello principale, rideterminava il saldo a credito della correntista. Avverso tale decisione la banca propone ricorso per cassazione affidato a nove motivi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie il primo motivo, che denuncia motivazione apparente. La sentenza impugnata afferma, in sequenza, che i mastrini non documentano l’evoluzione ininterrotta del rapporto; che la prova dei movimenti intermedi può essere acquisita aliunde e che il consulente aveva correttamente utilizzato tale documentazione; e infine che la banca non aveva dedotto le ragioni di attendibilità dei mastrini.

Tale sequenza è irrimediabilmente contraddittoria: non è dato comprendere perché la banca dovesse indicare le ragioni di attendibilità di una documentazione che la stessa Corte aveva ammesso essere stata correttamente utilizzata dal giudice di primo grado. Il contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili integra l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, secondo il principio delle Sezioni Unite n. 8053 e n. 8054 del 2014, richiamato anche da Sez. I n. 7090 del 2022.

È parimenti fondato l’ottavo motivo. La Corte territoriale aveva preteso dalla banca l’indicazione specifica delle rimesse solutorie prescritte, ma così si è posta in contrasto con il principio per cui l’onere di allegazione è soddisfatto con l’affermazione dell’inerzia del titolare del diritto e la dichiarazione di volerne profittare, come affermato dalle Sezioni Unite n. 15895 del 2019 e confermato da Sez. I n. 34997 del 2023 e n. 26897 del 2024. Tanto più che la stessa Corte aveva rilevato l’indeterminatezza del quadro in ordine alla natura delle rimesse.

Il nono motivo è invece infondato. Il rigetto della capitalizzazione trimestrale è conforme all’orientamento consolidato: le clausole anatocistiche antecedenti alla delibera CICR del 9 febbraio 2000 sono radicalmente nulle, sicché è necessaria una nuova espressa pattuizione, non bastando la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (Sez. I n. 9140 del 2020).

Il ricorso è quindi accolto nei primi due motivi, assorbiti gli altri, con cassazione e rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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