Truffa da falso trading online e bonifici volontari (ABF Collegio di Napoli n. 172 del 13.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La disciplina delle operazioni non autorizzate di cui al decreto legislativo n. 11/2010 deroga alla ripartizione dell’onere probatorio di cui all’art. 2697 c.c. e va interpretata in modo stretto, ai sensi dell’art. 14 delle preleggi. Essa non si applica all’operazione che sia stata volontariamente disposta dal cliente. Il concetto di operazione non autorizzata, presupposto applicativo dell’art. 10 del citato decreto, ricorre solo quando l’operazione sia altrui, non quando sia voluta dall’interessato. Il danno conseguente a una truffa che abbia indotto il cliente a compiere spontaneamente l’operazione non è riconducibile alla mancata adozione degli strumenti di tutela posti a carico dell’intermediario.
Il Fatto
La ricorrente riferisce di essere stata contattata, nel dicembre 2024, da una persona che, proponendole l’accesso a un gruppo dedito a lezioni di trading professionale sotto la supervisione di un esperto, la convinceva a scaricare una piattaforma online collegata a un sistema di intelligenza artificiale, idonea a suggerire le operazioni finanziarie più vantaggiose.
Eseguiti due bonifici nel marzo 2025, per complessivi € 2.201,00, la ricorrente si avvedeva solo dopo diversi tentativi di prelievo di essere incorsa in una truffa. Dopo l’infruttuoso reclamo, chiedeva all’Arbitro di ordinare all’intermediario di recuperare la valuta, anche a mezzo di richiesta di sequestro preventivo con rogatoria, in vista di una successiva confisca. La banca, costituitasi, eccepiva che la ricorrente non era propria cliente e negava ogni propria responsabilità, sostenendo semmai la colpa grave della ricorrente e di essersi comunque attivata, con esito negativo, per il recall dei bonifici e per avvisare la banca dell’ordinante.
La motivazione del Collegio
Il Collegio muove dal perimetro cognitivo dell’Arbitro, delineato dal par. 4 delle Disposizioni ABF, che circoscrive la cognizione alle controversie aventi ad oggetto l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà. Restano pertanto escluse le domande dirette a ottenere un provvedimento che obblighi l’intermediario a rinvenire la valuta mediante rogatorie o misure cautelari reali, quali il sequestro preventivo. Si tratta di questioni di competenza per materia, valutabili anche d’ufficio in ragione della natura imperativa della disciplina.
Il Collegio interpreta poi la domanda come volta al rimborso delle somme, in applicazione dei principi espressi dalla decisione n. 10929/2016 del Collegio di Coordinamento, secondo cui l’arbitro ha il potere-dovere di interpretare la domanda e di svilupparne tutte le implicazioni consentite. Anche così intesa, la richiesta va rigettata.
Dalla documentazione prodotta, e in particolare dalla denuncia penale, emerge infatti che le operazioni sono state volute dalla ricorrente, che intendeva compiere un investimento ritenuto più attrattivo di altre utilizzazioni finanziarie dei propri risparmi. La presentazione della denuncia a quasi venti giorni dall’esecuzione dei bonifici è assunta come indizio rivelatore della spontaneità degli stessi: in caso di operazioni non consentite, la ricorrente le avrebbe disconosciute e chiesto di bloccarle molto prima.
Su questa base il Collegio esclude che l’operazione possa essere sussunta nella disciplina delle operazioni non autorizzate. L’art. 10 del decreto legislativo n. 11/2010 è applicabile solo ove l’operazione non sia stata autorizzata; l’evento dannoso va quindi ricondotto, non alla mancata adozione degli strumenti di tutela posti a carico dell’intermediario, ma all’inesistenza della prospettiva di investimento sulla quale la ricorrente è stata indotta a operare. Le operazioni rientrano piuttosto nella sfera di efficacia dell’art. 5 del medesimo decreto, che assume il consenso quale elemento necessario per la corretta esecuzione dell’operazione di pagamento.
Il Collegio non ravvisa neppure profili di corresponsabilità dell’intermediario, tenuto conto della tardività della denuncia, dalla quale è derivato un evidente pregiudizio alla possibilità di interventi proficui diretti al recupero degli importi. Il ricorso, pertanto, non va accolto.
Nota della Redazione
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