Motivazione apparente e vizio di omessa pronuncia nella sentenza tributaria (Cass. civ. Sez. V n. 13757 del 22.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
La motivazione di una sentenza è solo apparente, e il provvedimento è nullo per error in procedendo, quando, pur graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con congetture. Non sussiste il vizio quando la motivazione è esistente, logica e coerente, avendo il giudice indicato le ragioni della propria decisione. Il motivo che contesti l’erronea individuazione della ratio decidendi del provvedimento impugnato difetta di autosufficienza se la parte trascrive solo in parte la decisione di primo grado e non la allega al ricorso. Non è configurabile omessa pronuncia, ex art. 112 cod. proc. civ., quando l’inammissibilità del ricorso ritenuta dal giudice di appello renda superfluo l’esame nel merito delle ragioni di appello.
Il Fatto
La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso del contribuente avverso una cartella di pagamento per omesso versamento dell’IVA relativa agli anni d’imposta 1990 e 1991. La sentenza si fondava su una duplice ratio decidendi: il difetto di motivazione della cartella e il decorso della prescrizione.
La Commissione tributaria regionale, in sede di appello, dichiarava inammissibile l’impugnazione dell’Agenzia delle entrate, rilevando che l’atto non aveva aggredito le considerazioni del primo giudice sul difetto di motivazione dell’atto riscossivo. Avverso tale sentenza l’Agenzia proponeva ricorso per cassazione con un unico motivo. Gli intimati non resistevano in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il motivo denunciava, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per motivazione apparente o contraddittoria e per omessa pronuncia in violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., sostenendo che l’unica ratio decidendi della sentenza impugnata riguardasse la prescrizione del credito.
La Corte richiama il consolidato orientamento per cui la motivazione è solo apparente quando, benché graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione (così Cass. S.U. n. 22232 del 03.11.2016; conforme Cass. n. 13977 del 23.05.2019). Tuttavia, nel caso di specie la motivazione della CTR è esistente, logica e coerente, avendo la sentenza chiaramente indicato le ragioni dell’inammissibilità dell’appello e fornito una propria interpretazione della decisione di primo grado.
La difesa erariale sosteneva che la decisione di primo grado riguardasse esclusivamente la prescrizione e non anche la motivazione dell’atto riscossivo. La Corte rileva però che l’Agenzia trascrive solo in parte la decisione del primo giudice e non la allega al ricorso: il motivo difetta quindi di autosufficienza, non essendo stato il giudice posto in grado di decidere ex actis in ordine al vizio contestato.
Quanto alla lamentata omessa pronuncia, essa è infondata, atteso che l’inammissibilità dell’appello ritenuta dal giudice territoriale rendeva superfluo l’esame nel merito delle ragioni di impugnazione. La Corte rigetta pertanto il ricorso, senza statuizione sulle spese in ragione della mancata costituzione in giudizio del contribuente.
Nota della Redazione
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