La sospensione dei termini ex art. 6 del d.l. n. 119/2018 è automatica e opera anche per l’Agenzia (Cass. civ. Sez. 5 n. 14005 del 13.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sospensione dei termini di impugnazione delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, prevista dall’art. 6, comma 11, del d.l. n. 119/2018, conv., con modif., dalla l. n. 136/2018, è automatica ed opera senza alcuna discriminazione tra Amministrazione finanziaria e contribuente. La ratio della normativa è quella di favorire al massimo l’accesso al beneficio, evitando la contrazione dei termini a difesa. Ne consegue che l’appello proposto avverso una sentenza notificata nel periodo compreso tra il 23/10/2018 e il 31/7/2019 è tempestivo anche se depositato dopo la scadenza del termine ordinario di sessanta giorni, poiché tale termine è soggetto alla sospensione di nove mesi.
Il Fatto
Una società in nome collettivo e i suoi soci impugnavano dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Foggia gli avvisi di accertamento relativi agli anni di imposta 2012 e 2013. I ricorsi, riuniti per anno, venivano accolti in primo grado. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, riuniti gli appelli proposti dall’Agenzia delle Entrate, li dichiarava inammissibili per tardività, ritenendo non applicabile la sospensione dei termini di cui all’art. 6 del d.l. n. 119/2018.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione è stata chiamata a stabilire se il termine di sessanta giorni per la proposizione dell’appello, decorrente dalla notifica della sentenza di primo grado, dovesse essere sospeso in virtù della normativa sulla definizione agevolata delle controversie tributarie. L’Agenzia delle Entrate ha dedotto la violazione degli artt. 51 d.lgs. n. 546/1992 e 327 c.p.c., in combinato disposto con l’art. 6 del d.l. n. 119/2018, per non aver il giudice di secondo grado ritenuto applicabile la sospensione di nove mesi dei termini scadenti tra la data di entrata in vigore del decreto e il 31/7/2019.
La Corte ha ritenuto il motivo fondato, evidenziando che la sentenza di primo grado fu notificata il 22/5/2019, data dalla quale iniziò a decorrere il termine per l’impugnazione. Poiché tale termine ricadeva nel periodo di sospensione, l’appello depositato il 1°/10/2019 doveva considerarsi tempestivo. La Suprema Corte ha richiamato il principio, già affermato con la pronuncia Cass., n. 15597/2025, secondo cui la sospensione dei termini di impugnazione prevista dall’art. 6, comma 11, d.l. n. 119/2018 opera in modo automatico, senza alcuna distinzione tra Amministrazione finanziaria e contribuente, essendo finalizzata a favorire l’accesso al beneficio ed evitare la contrazione dei termini a difesa.
La Corte ha accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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