Accessi fiscali non motivati: la questione è nuova se introdotta solo in memoria ex art. 378 c.p.c. (Cass. civ. Sez. 5 n. 18903 del 10.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento tributario, la questione relativa alla legittimità dell’accesso presso i locali dell’impresa per asserita carenza di motivazione dell’autorizzazione, come declinata dalla sentenza della Corte EDU “Italgomme”, è inammissibile se introdotta per la prima volta solo con la memoria ex art. 378 c.p.c., poiché nuova in fatto e in diritto rispetto al thema decidendum definito nei gradi di merito. È, invece, manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 13-bis del d.l. n. 84/2025, laddove prospetta la necessità di una riserva all’Autorità giudiziaria della potestà autorizzativa degli accessi fiscali. Con riguardo alle sanzioni amministrative tributarie, la disciplina più favorevole di cui all’art. 2 del d.lgs. n. 87/2024 non si applica alle violazioni commesse prima del 1° settembre 2024, in forza dell’espressa deroga al principio di retroattività della lex mitior prevista dall’art. 5 del medesimo decreto.
Il Fatto
La controversia trae origine da due avvisi di accertamento, relativi agli anni d’imposta 2010 e 2011, con i quali l’Agenzia delle Entrate recuperava a tassazione, ai fini Ires, Irap ed Iva, costi per canoni di leasing relativi a immobili. L’Amministrazione finanziaria riteneva detti costi parzialmente fittizi, in ragione di una presunta sopravalutazione dei prezzi di acquisto degli immobili, realizzata attraverso plurimi passaggi di proprietà effettuati il medesimo giorno, con l’interposizione di una società considerata una “cartiera”, e finalizzata a creare indebite deduzioni e detrazioni. La società contribuente impugnava gli avvisi, eccependo in rito la tardività dell’azione accertatrice e la carenza di potere, e nel merito contestando il difetto e la contraddittorietà della motivazione. Dopo il rigetto del ricorso in primo grado per l’annualità 2011 e l’accoglimento per l’annualità 2010, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, riuniti i giudizi, accoglieva l’appello dell’Ufficio.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, nel rigettare il ricorso, affronta preliminarmente le questioni sollevate dalla società con la memoria ex art. 378 c.p.c. La contribuente, evocando la sentenza della Corte EDU del 6 febbraio 2025, “Italgomme”, aveva eccepito l’illegittimità costituzionale dell’art. 13-bis del d.l. n. 84/2025, per contrasto con l’art. 117 Cost., in relazione agli artt. 14 Cost., 8 CEDU e 7 e 47 CDFUE, nonché la compatibilità eurounitaria della normativa interna sugli accessi, chiedendone la disapplicazione per la parte relativa all’Iva.
La Suprema Corte ritiene che difetti il presupposto della rilevanza, in quanto la censura fondata sul dictum della sentenza “Italgomme” si basa su una contestazione in fatto differente rispetto a quella tempestivamente allegata. Nei gradi di merito, infatti, la società non aveva mai contestato la sussistenza di un accesso “abusivo” in quanto non sorretto da adeguata autorizzazione, ma si era doluta esclusivamente dell’utilizzo delle acquisizioni per periodi d’imposta differenti da quello espressamente contemplato nell’autorizzazione stessa. Tale nuovo profilo di critica, introdotto solo in sede di memoria, è inammissibile perché nuovo in fatto e in diritto. La questione di legittimità costituzionale sulla mancata riserva all’Autorità giudiziaria della potestà autorizzativa è altresì manifestamente infondata, non essendo questo il profilo di violazione convenzionale ravvisato dalla Corte EDU.
Quanto alla richiesta di applicazione retroattiva della lex mitior di cui all’art. 2 del d.lgs. n. 87/2024, la Corte dà continuità al principio già affermato da Cass. n. 29886/2025, secondo cui l’espressa deroga contenuta nell’art. 5 del d.lgs. n. 87/2024, che limita l’applicazione della nuova disciplina alle violazioni commesse dal 1° settembre 2024, è compatibile con i principi costituzionali e dell’Unione Europea.
Nel merito, i motivi di ricorso sono rigettati. In particolare, la Corte chiarisce che l’autorizzazione ad eseguire l’accesso per uno specifico periodo non limita temporalmente l’utilizzabilità dei dati acquisiti, che possono essere posti a fondamento di accertamenti per altre annualità, sempre che nel rispetto delle forme di legge, essendo tale utilizzo una naturale conseguenza del potere di accertamento. Infine, la sottoscrizione dell’avviso di accertamento da parte di un funzionario di carriera direttiva, se munito di delega, è valida, non essendo richiesta la qualifica dirigenziale.
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Nota della Redazione
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