Divieto di conferma dell’incarico dirigenziale e sterilizzazione della clausola contrattuale regionale (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 13773 del 23.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 9, comma 32, del d.l. n. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 2010, è norma fondamentale di riforma economico-sociale della Repubblica. Esso si applica anche alla Regione Sicilia, senza invadere il campo riservato alla legislazione regionale, e opera la sterilizzazione delle clausole della contrattazione collettiva regionale che, in caso di mancata conferma dell’incarico dirigenziale, garantiscano al dirigente il mantenimento del precedente trattamento economico. La disposizione statale, nel dettare le modalità di conferimento del nuovo incarico e di determinazione del relativo trattamento, esprime un principio inderogabile che prevale sulle fonti contrattuali difformi, ancorché più favorevoli.

Il Fatto

La ricorrente, dirigente regionale di terza fascia, aveva ottenuto dal Tribunale di Palermo la condanna della Regione Sicilia al pagamento di una somma pari alla differenza tra la retribuzione di posizione percepita fino al 31.12.2011, ridotta del 10%, e quella corrisposta nel periodo 1.1.2012-15.3.2013, in applicazione dell’art. 42 del c.c.r.l. dirigenti regionali 2002-2005.

La Corte d’Appello di Palermo, in riforma, rigettava tutte le domande. Riteneva inapplicabile la clausola contrattuale perché la dirigente, appartenendo alla terza fascia, non poteva essere destinataria di incarichi di direzione generale, in forza dell’art. 11, comma 5, l.r. n. 20 del 2003. La lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione di tale norma regionale e dell’art. 12 delle preleggi.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara infondato l’unico motivo. Richiama anzitutto l’orientamento delle Sezioni Unite secondo cui il datore di lavoro pubblico non ha il potere di attribuire inquadramenti difformi da quelli previsti dalla contrattazione collettiva: l’atto in deroga, anche se di miglior favore, è nullo per contrasto con le norme imperative del d.lgs. n. 165 del 2001. Il TUPI prevede due sole fasce dirigenziali; la terza fascia è opera del legislatore regionale, con disposizione di carattere eccezionale e transitorio, riservata a una specifica categoria di dipendenti.

Il Collegio individua però una ragione ulteriore e logicamente preliminare. La pretesa di adeguamento retributivo si fonda sull’art. 42 c.c.r.l. e riguarda il periodo 1.1.2012-15.3.2013. Occorre quindi verificare se tale clausola fosse applicabile ratione temporis, alla luce dell’art. 9, comma 32, del d.l. n. 78 del 2010, che consente all’amministrazione, in caso di mancata conferma dell’incarico, di conferirne uno anche di valore economico inferiore, escludendo l’applicazione delle disposizioni normative e contrattuali più favorevoli.

La Corte ricostruisce il riparto di competenze. La disciplina del rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni rientra nella materia dell’ordinamento civile, riservata alla potestà esclusiva dello Stato dall’art. 117, comma 2, lett. l), della Costituzione. Le norme del d.lgs. n. 165 del 2001 costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale e operano come limite anche per le competenze legislative esclusive della Regione Sicilia.

Ne consegue che l’art. 9, comma 32, cit. si applica anche alla Regione Sicilia. La disposizione, del resto, disciplina le modalità di conferimento dell’incarico prima ancora del trattamento economico, armonizzandosi con la riserva alla legge — sottratta alla contrattazione collettiva — della disciplina del conferimento e della revoca degli incarichi dirigenziali. Di qui la sterilizzazione dell’art. 42 c.c.r.l. e il rigetto del ricorso, con correzione e integrazione della motivazione territoriale ai sensi dell’art. 384 c.p.c.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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