Divieto di monetizzazione delle ferie non applicabile alle società in house (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 7294 del 26.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il divieto di corrispondere indennità sostitutive per ferie non godute, previsto dall’art. 5, comma 8, d.l. n. 95/2012, non si applica alle società in house providing, le quali, pur essendo articolazioni organizzative dell’ente pubblico, restano assoggettate, nella gestione dei rapporti di lavoro alle proprie dipendenze, alle normali regole del diritto privato. Ne consegue che detta disciplina non opera per i dipendenti di tali società, con conseguente inapplicabilità del divieto di monetizzazione delle ferie maturate e non fruite. In ogni caso, la perdita del diritto alle ferie e alla correlata indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto può verificarsi soltanto ove il datore di lavoro provi di aver invitato il lavoratore a fruire delle ferie, informandolo in modo accurato e in tempo utile delle conseguenze della mancata fruizione, gravando su di esso il relativo onere probatorio.
Il Fatto
Un lavoratore dipendente di una società a partecipazione totalitaria del Comune, esercente il servizio di trasporto pubblico, agiva in giudizio per ottenere la monetizzazione delle ferie e delle festività non godute nell’ultimo anno di servizio. Il Tribunale accoglieva la domanda, ma la Corte d’appello, in riforma, la rigettava, ritenendo applicabile alla società il divieto di monetizzazione delle ferie sancito dall’art. 5, comma 8, d.l. n. 95/2012 per le pubbliche amministrazioni e qualificando il mancato godimento delle ferie come conseguenza della volontaria scelta del lavoratore di dimettersi prima della loro fruizione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del lavoratore, censurando la sentenza impugnata per non aver considerato che la società datrice di lavoro, sebbene configurata come società in house del Comune, non rientra nell’ambito applicativo del divieto di monetizzazione di cui all’art. 5, comma 8, d.l. n. 95/2012.
Richiamando i principi espressi nelle coeve sentenze n. 16772 e n. 16773 del 2025, la Corte ha ribadito che le società a partecipazione pubblica, ancorché sottoposte al controllo dell’ente locale, non perdono lo statuto dell’imprenditore e i loro rapporti di lavoro vanno gestiti secondo le regole del diritto privato. Il divieto di monetizzazione delle ferie, pertanto, non opera nei confronti dei dipendenti di tali società, essendo irrilevante la natura pubblicistica del servizio svolto.
La Corte ha inoltre escluso che la scelta del lavoratore di dimettersi possa assumere portata dirimente. Richiamando la giurisprudenza della Corte di giustizia, ha osservato che il motivo della cessazione del rapporto non è rilevante ai fini del diritto all’indennità finanziaria per ferie non godute e che la perdita di tale diritto postula la prova, a carico del datore di lavoro, di aver messo il lavoratore in condizione di fruire effettivamente delle ferie, invitandolo formalmente a farlo e avvisandolo accuratamente e in tempo utile delle conseguenze della mancata fruizione.
Nel caso di specie, la Corte d’appello non aveva accertato l’assolvimento di tali rigorosi oneri probatori da parte della società, limitandosi a un generico riferimento a un comunicato aziendale di invito alla fruizione delle ferie, intervenuto solo all’indomani dell’entrata in vigore della norma, senza verificare la condotta della datrice per il periodo anteriore in cui erano maturate le ferie non godute. Il secondo motivo di ricorso è stato dichiarato assorbito dall’accoglimento del primo.
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Nota della Redazione
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