Giudicato esterno e concorrente: procura tardivamente contestata e litisconsorzio (Cass. civ. Sez. V n. 13784 del 23.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario, la questione relativa alla validità e alla ritualità della procura conferita al difensore della persona giuridica deve essere sollevata tempestivamente nel grado di giudizio in cui la procura è stata rilasciata. Ove la parte non contesti in tale sede la qualità del rappresentante, la questione non è proponibile per la prima volta in sede di legittimità. Trova applicazione il disposto dell’art. 182, primo comma, cod. proc. civ., norma non eccezionale e suscettibile di applicazione analogica nel processo tributario per il principio di integrazione delle disposizioni processualcivilistiche. Quanto al rapporto tra ente impositore e agente della riscossione, il litisconsorzio è facoltativo e non necessario, con la conseguenza che, nelle cause scindibili, non sussiste l’obbligo di integrare il contraddittorio nei confronti delle parti il cui interesse alla partecipazione all’appello sia venuto meno.
Il Fatto
Il contribuente impugnava un’ingiunzione di pagamento emessa per la riscossione della TARSU dovuta per gli anni 2006 e 2007. Il giudice di prime cure accoglieva l’impugnazione, sul presupposto che il giudicato formatosi in un precedente giudizio, recante l’annullamento degli avvisi di accertamento presupposti, fosse opponibile all’ente impositore.
La Commissione tributaria regionale accoglieva l’appello del Comune, riformando integralmente la decisione di primo grado. Il giudice del gravame escludeva l’opponibilità del giudicato evocato, rilevando che in quel giudizio il concessionario era privo di legitimatio ad causam, in assenza di atti ad esso imputabili. Il contribuente ricorre per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denunciava la mancata rilevazione dell’inammissibilità dell’appello per invalidità della procura rilasciata dal rappresentante legale dell’ente. Il ricorrente deduceva che la procura era stata conferita in relazione a un procedimento diverso da quello oggetto di impugnazione.
La Corte dichiara il motivo inammissibile. Richiamando le Sezioni Unite n. 20596 del 2007 e, tra le altre, Sez. V n. 29779 del 2024, si afferma che, ove il potere rappresentativo abbia origine da un atto non soggetto a pubblicità legale, come il rilascio della procura, incombe su chi agisce l’onere di riscontrare l’esistenza di tale potere, ma solo a condizione che la contestazione della relativa qualità ad opera della controparte sia tempestiva. Il giudice non è tenuto a svolgere d’ufficio accertamenti sull’effettiva esistenza della qualità spesa dal rappresentante.
Pertanto, la questione sulla regolarità e validità della procura non può essere messa in discussione per la prima volta con l’impugnazione in sede di legittimità, se non è stata sollevata nel secondo grado di giudizio. Rileva, a tali fini, il disposto dell’art. 182, primo comma, cod. proc. civ., applicabile al processo tributario in forza del principio di integrazione delle disposizioni processualcivilistiche. La norma, di natura non eccezionale, è suscettibile di interpretazione estensiva e di applicazione analogica, sinanche alla questione relativa alla prova della dedotta legitimatio ad causam.
Il secondo motivo, che prospettava profili di inammissibilità per mancata integrazione del contraddittorio, non è accolto. La Corte ricorda il principio secondo cui, nel processo tributario, sussiste la legittimazione passiva dell’agente della riscossione solo quando oggetto della controversia è l’impugnazione di atti viziati da errori ad esso direttamente imputabili, cioè nel caso di vizi propri della cartella di pagamento e dell’avviso di mora. In tale ipotesi non è configurabile un litisconsorzio necessario con l’ente impositore.
Richiamando le Sezioni Unite n. 11676 del 2024, la Corte ribadisce che il disposto dell’art. 53, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992 non fa venir meno la distinzione tra cause inscindibili e cause scindibili. Nelle cause scindibili non vi è obbligo di integrare il contraddittorio nei confronti delle parti il cui interesse alla partecipazione all’appello sia venuto meno. Il litisconsorzio tra agente della riscossione ed ente impositore è facoltativo.
Quanto al giudicato esterno, la Corte osserva che il ricorrente non svolge censure specifiche sull’interpretazione degli atti operata dal giudice del gravame. Questi aveva rilevato che nel giudizio evocato la parte convenuta era priva di legitimatio ad causam, in assenza di atti ad essa imputabili. Il principio dell’art. 2909 cod. civ. opera solo rispetto alle questioni su cui il provvedimento si è soffermato, non rispetto a statuizioni meramente apodittiche. Il ricorso è rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Nota della Redazione
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