L’illegittimo diniego del distacco pubblico è danno risarcibile da perdita di chance (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 12430 del 04.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di pubblico impiego locale, l’illegittimo diniego di una posizione organizzativa comporta il diritto del dipendente al risarcimento del danno per perdita di chance, che va riconosciuto come entità patrimoniale a sé stante ove sussista la prova di una concreta ed effettiva occasione perduta. Il danno non coincide con le retribuzioni perse e va liquidato in via equitativa utilizzando quale parametro le retribuzioni perse, tenuto conto del grado di probabilità e della natura di danno futuro, consistente nella perdita non di un vantaggio economico ma della mera possibilità di conseguirlo. La condotta del datore di lavoro pubblico che neghi il distacco senza congrua motivazione contrasta con gli obblighi di buona fede e correttezza contrattuale di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c.
Il Fatto
Un dipendente comunale con qualifica di Agente di polizia locale aveva svolto dal 2013 al 2020 le funzioni di comandante del servizio di Polizia locale presso l’Unione Montana Gran Paradiso. Nel 2021 il Comune di appartenenza gli negava il distacco presso l’Unione, ove avrebbe esercitato nuovamente le funzioni di comandante, incarico nel frattempo assegnato al comandante di un Comune esterno all’Unione.
Il lavoratore adiva prima il TAR Piemonte, che dichiarava il difetto di giurisdizione trattandosi di atti di micro-organizzazione, e poi il Tribunale di Ivrea, che respingeva il ricorso ritenendo inesistente il diritto soggettivo al distacco. La Corte d’Appello di Torino, in parziale accoglimento dell’appello, condannava invece il Comune al risarcimento del danno patrimoniale, giudicando la condotta in contrasto con gli obblighi di buona fede e correttezza contrattuale, che imponevano una congrua motivazione del diniego.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso del Comune, dichiarando inammissibile il primo motivo con cui si denunciava l’omessa pronuncia sull’esclusione del diritto soggettivo all’assegnazione dell’incarico. L’interesse ad agire per l’omessa pronuncia spetta alla parte che ha proposto il motivo di appello, non alla controparte. La Corte d’Appello aveva peraltro esplicitamente riconosciuto la sussistenza di una posizione di diritto soggettivo in capo al dipendente.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha escluso il mutamento della domanda in appello: la limitazione delle iniziali domande ai soli profili risarcitori rappresenta una parziale rinuncia, secondo la regola per cui il più contiene il meno e può essere mantenuta la sola domanda subordinata senza reiterare la domanda principale. Il motivo si fondava sul presupposto, non condivisibile, che il danno da perdita di chance non possa derivare da inadempimento contrattuale, in contrasto con la giurisprudenza di legittimità richiamata nella sentenza impugnata (Cass. n. 1884/2022; Cass. n. 37002/2022, Cass. n. 11058/2025).
Il terzo motivo, riguardante la qualificazione della fattispecie come contratto a favore di terzo ex art. 1411 c.c., è stato dichiarato inammissibile: la Corte d’Appello aveva utilizzato tale qualificazione in chiave meramente argomentativa e teorica, specificando che la condanna si fondava comunque sull’illegittimità del rifiuto immotivato.
Il quarto motivo è stato rigettato. La Corte di merito aveva individuato negli artt. 4 e 5 del Regolamento dell’Unione Montana il fondamento del diritto del dipendente all’assegnazione dell’incarico, quale dipendente in possesso del grado più elevato tra gli agenti in organico presso i Comuni aderenti. L’interpretazione delle clausole regolamentari, congruamente motivata, non è rivedibile in sede di legittimità con la mera contrapposizione di una diversa lettura. La questione dell’inserimento di altro Comune nell’Unione è risultata del tutto nuova.
Infine, il quinto motivo sulle spese è stato rigettato: il giudice d’appello, in caso di riforma parziale della sentenza, deve procedere d’ufficio a un nuovo regolamento delle spese secondo un criterio unitario e globale (Cass. n. 27000/2025). Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del Comune alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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