Il mancato deposito del controricorso notificato entro i termini rende inammissibile la difesa della parte intimata (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 10727 del 22.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo di cassazione, in base alla versione dell’art. 370 c.p.c. vigente ratione temporis, il controricorso è inammissibile se depositato senza previa notifica alla parte ricorrente nel domicilio eletto; l’inosservanza delle regole del rito comporta che la parte intimata non possa svolgere alcuna attività difensiva, salvo il recupero delle difese orali nell’udienza di discussione, ove fissata. La notificazione della sentenza, ai fini della decorrenza del termine breve per impugnare, deve essere effettuata al procuratore costituito, non alla parte personalmente.
Il Fatto
La lavoratrice, dipendente dell’azienda sanitaria, aveva proposto ricorso per l’accertamento della dequalificazione subita a partire dal 2003, chiedendo la riammissione alle mansioni della propria qualifica e il risarcimento dei danni, anche alla salute, conseguenti a presunte condotte moleste. Il Tribunale, escluso il mobbing ma ritenuto provato il demansionamento, aveva ordinato l’assegnazione alle mansioni di inquadramento e condannato l’azienda al risarcimento dei danni non patrimoniali.
La Corte d’Appello, pronunciandosi sugli appelli riuniti, rigettava quello della lavoratrice e accoglieva quello dell’azienda, riformando la sentenza di primo grado e rigettando integralmente la domanda. Avverso tale decisione la lavoratrice proponeva ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha rilevato in via preliminare l’inammissibilità del controricorso depositato dall’azienda sanitaria senza previa notifica alla parte ricorrente nel domicilio eletto, come prescritto dall’art. 370 c.p.c.. Ha precisato che, divenuta la trattazione camerale la regola e quella in udienza pubblica l’eccezione, la preclusione prevista dalla norma conserva piena operatività: la parte inosservante non può svolgere attività difensiva alcuna.
Quanto al primo motivo, la Corte ha ritenuto infondata la censura relativa alla tardività dell’appello dell’azienda. Ha affermato che, nel processo civile e del lavoro, le notificazioni alla parte costituita con procuratore si effettuano nei confronti di quest’ultimo, anche per la notifica della sentenza al fine della decorrenza del termine breve. Nel caso di specie, la notifica era stata effettuata alla parte e non al procuratore, sicché l’appello era tempestivo e, comunque, ammissibile come appello incidentale tardivo ai sensi dell’art. 334 c.p.c..
La Corte ha poi disatteso il secondo motivo, concernente l’inversione dell’onere della prova in materia di demansionamento. La Corte territoriale aveva accertato che le mansioni svolte dalla lavoratrice, sulla base delle declaratorie contrattuali e delle testimonianze raccolte, erano riconducibili all’area C di inquadramento, non essendo emerso alcun demansionamento. I requisiti di autonomia e responsabilità, pur caratterizzando entrambi i livelli, si differenziano solo per un diverso grado, e l’attività autorizzativa di pratiche rientrava nel mansionario dell’assistente amministrativo.
Il terzo motivo è stato giudicato infondato in via derivata per assorbimento. Il quarto e il quinto motivo sono stati dichiarati inammissibili: il primo perché volto a una rivalutazione dei fatti e delle prove, non consentita in sede di legittimità; il secondo perché non rispettava i requisiti dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., come interpretato dalle Sezioni Unite, mancando l’indicazione del fatto storico decisivo e della sua discussione tra le parti.
Il ricorso è stato pertanto rigettato, senza pronuncia sulle spese stante l’inammissibilità del controricorso, con dichiarazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
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Nota della Redazione
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