Notifica cartella via posta ordinaria esente da seconda raccomandata (Cass. civ. Sez. V n. 13895 del 25.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel caso di notifica diretta della cartella di pagamento da parte dell’agente della riscossione mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, ai sensi dell’art. 26, comma 1, secondo periodo, d.P.R. n. 602/1973, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della legge n. 890/1982. Ne consegue che, in caso di notifica eseguita con consegna del plico al portiere dello stabile, la notificazione si considera avvenuta nella data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto da quest’ultimo, senza che occorra l’invio di una successiva raccomandata informativa. La motivazione della sentenza è solo apparente, e quindi nulla per error in procedendo, quando, pur graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla. Il ricorso per cassazione che non trascriva gli atti processuali su cui si fonda viola l’art. 366, n. 6, cod. proc. civ. ed è inammissibile.

Il Fatto

La contribuente impugnava una cartella di pagamento con cui le veniva intimato il versamento di somma a titolo di imposta di successione, deducendo anche vizi della notificazione dell’atto prodromico, avvenuta a mezzo posta con consegna al portiere dello stabile di residenza. La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso, ritenendo che la tardiva costituzione della resistente determinasse lo stralcio della documentazione prodotta.

L’Agenzia delle Entrate proponeva appello e la Commissione Tributaria Regionale del Lazio accoglieva il gravame, reputando provata la notifica tempestiva dell’avviso di liquidazione e, quindi, legittima la cartella opposta. Avverso tale pronuncia la contribuente ricorreva per cassazione con tre motivi, deducendo difetto di motivazione, violazione delle norme sulla notificazione e omissione di motivazione.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina anzitutto la doglianza relativa alla motivazione meramente apparente. Richiamando l’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. e l’omologo art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992, il Collegio ribadisce che il vizio ricorre quando il giudice omette di esporre concisamente i motivi in fatto e in diritto e non chiarisce su quali prove abbia fondato il proprio convincimento.

Sul punto la Corte cita la storica sentenza delle Sezioni Unite n. 1093 del 1947 e le più recenti Sezioni Unite n. 8053 del 2014 e n. 22232 del 2016, precisando che la nullità colpisce anche la motivazione solo apparente, equiparabile alla sua totale omissione, perché dietro la parvenza di giustificazione non consente di comprendere le ragioni e le basi della decisione. Nel caso concreto, tuttavia, la sentenza impugnata dà atto della documentazione prodotta e richiama le eccezioni proposte, cosicché il vizio non sussiste.

Quanto al secondo motivo, la Corte ne dichiara l’inammissibilità sotto due profili. Anzitutto perché non risulta trascritto l’atto difensivo su cui la censura si fonda. In secondo luogo per violazione dell’art. 366, n. 6, cod. proc. civ., espressione del principio di autosufficienza del ricorso: la parte avrebbe dovuto riprodurre il contenuto degli atti processuali rilevanti e indicarne la sede, non potendosi ricorrere a un mero rinvio per relationem agli atti di merito. Il Collegio richiama, modulando il principio secondo la sentenza CEDU del 28.10.2021, Succi e altri c. Italia, la necessità di criteri di sinteticità e chiarezza attraverso la trascrizione essenziale degli atti.

Nel merito della censura, la Corte osserva che la notificazione della cartella eseguita a mezzo posta, ai sensi dell’art. 26, comma 1, d.P.R. n. 602/1973, è valida anche in caso di consegna al portiere dello stabile, senza necessità di una seconda raccomandata informativa. A conforto richiama la Corte costituzionale n. 175 del 2018 e le pronunce di legittimità Cass. n. 28872/2018, n. 12083/2016 e n. 10037/2019, che escludono l’applicazione della legge n. 890/1982 alla notificazione semplificata, sempre che sia raggiunto lo scopo dell’atto.

Il terzo motivo è parimenti dichiarato inammissibile per le medesime ragioni di autosufficienza, non avendo la ricorrente trascritto le difese riproposte in appello né individuato gli atti su cui il motivo si fonda. Segue il rigetto del ricorso, con condanna della contribuente alla refusione delle spese e con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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