Accollo del debito d’imposta e nullità dell’atto impositivo verso l’accollante (Cass. civ. Sez. V n. 14615 del 31.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 8, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212 ammette l’accollo del debito d’imposta altrui, ma esclude espressamente la liberazione del contribuente originario. L’accollante non assume la qualità di soggetto passivo del rapporto tributario, ma solo quella di obbligato in forza di titolo negoziale. Ne consegue che l’Amministrazione finanziaria non può esercitare nei suoi confronti i poteri di accertamento e di esazione, né emettere atti impositivi, dovendo agire in via ordinaria per l’adempimento dell’obbligo contrattuale. È pertanto affetto da nullità assoluta per carenza di potere impositivo l’avviso di accertamento notificato all’accollante.

Il Fatto

La controversia ha ad oggetto l’impugnazione di un avviso di accertamento per l’omesso versamento dell’ICI relativa a un’annualità, in relazione a un immobile. La contribuente, comproprietaria per una quota, aveva sottoscritto un atto con cui si impegnava al pagamento di debiti tributari pregressi.

La Commissione tributaria provinciale aveva rigettato il ricorso originario; la Commissione tributaria regionale aveva confermato la decisione, ritenendo che la contribuente si fosse accollata per intero il debito tributario ex art. 8, comma 2, della legge n. 212/2000 e che ciò ne determinasse la legittimazione passiva. Da qui il ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta il tema della soggettività passiva nel rapporto tributario in presenza di accollo negoziale. Il primo motivo è ritenuto fondato, con assorbimento dei restanti.

Il Collegio richiama il tenore testuale dell’art. 8, comma 2, della legge n. 212/2000: la norma consente l’accollo, ma vieta la liberazione del contribuente originario. Su questa base, le Sezioni Unite n. 28162 del 26 novembre 2008 hanno stabilito che chi assume volontariamente l’impegno di pagare imposte dovute da un terzo non diviene contribuente o soggetto passivo, ma semplice obbligato (o coobbligato) in forza di titolo negoziale.

Da ciò discende che l’Amministrazione non può esercitare verso l’accollante i poteri di accertamento e di esazione, riservati a chi è tenuto per legge. Il Fisco deve invece agire in via ordinaria per l’accertamento e l’adempimento dell’obbligo contrattuale.

La Corte consolida l’orientamento con ulteriori richiami: Cass., Sez. Trib., n. 35094 del 2023, n. 9353 del 2024, n. 23934 del 2024 e n. 3930 del 2025. Viene inoltre ribadito che la cognizione delle controversie sull’accollo spetta al giudice ordinario, non essendo in discussione il rapporto tra Fisco e contribuente né il potere impositivo (Cass., Sez. 3, n. 4589 del 2020).

Ne deriva che l’avviso di accertamento impugnato era affetto da nullità assoluta per carenza di potere impositivo verso l’accollante. La sentenza impugnata ha quindi contravvenuto al principio, avendo ritenuto che l’accollo giustificasse l’emanazione dell’atto impositivo per una responsabilità diretta dell’accollante verso l’ente impositore. La sentenza è cassata e, non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, la causa è decisa nel merito ex art. 384, primo comma, ultima parte, cod. proc. civ., con accoglimento del ricorso originario e annullamento dell’atto impositivo. Le spese seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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