Rischio di confusione tra marchi Paradiis e Paradis per consumatore medio (Cass. civ. Sez. I n. 14023 del 26.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il rischio di confusione tra marchi si valuta con riferimento al consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, e non al consumatore particolarmente avveduto, dotato di specifiche informazioni. Il riferimento della sentenza di merito al «consumatore meno avveduto» è conforme a tale parametro, indicando il consumatore che non è in grado di distinguere un prodotto di alta gamma da uno ordinario. La provenienza geografica, per essere rilevante, deve essere nota a una parte significativa del pubblico interessato e diffusa in una parte sostanziale del territorio di uno Stato membro. Nel marchio complesso, la cui capacità distintiva deriva dalla combinazione di più elementi ciascuno dotato di capacità caratterizzante, il giudice deve identificare la componente dominante con valutazione globale, visiva, uditiva e concettuale.

Il Fatto

La società titolare di marchi anteriori ha proposto opposizione alla domanda di registrazione di un marchio figurativo depositata dal ricorrente, contenente la componente verbale «PARADIIS», per contraddistinguere prodotti delle classi 29 e 33. L’opponente ha dedotto la confondibilità ex art. 12, comma 1, lett. d) d.lgs. n. 30/2005 con quattro marchi anteriori registrati, tra cui il denominativo «PARADIS».

L’opposizione è stata accolta per i prodotti della classe 33. Il ricorrente ha impugnato la decisione davanti alla Commissione dei ricorsi, deducendo l’omesso esame dell’origine geografica del prodotto e l’assenza di confondibilità. La Commissione ha rigettato il ricorso. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte rigetta le eccezioni di inammissibilità del controricorrente, rilevando che il ricorso non investe l’accertamento in fatto del giudice del merito ed è sufficientemente specifico nelle censure e nell’individuazione delle parti di sentenza impugnate.

Il primo motivo, sulla violazione dell’art. 13, comma 1, lett. b) CPI, è infondato. La Corte richiama il principio per cui la provenienza geografica deve essere nota al pubblico dei consumatori e la notorietà diffusa in una parte sostanziale del territorio di uno Stato membro, valutando quota di mercato, intensità, ambito geografico, durata dell’uso e investimenti promozionali (Cass. n. 21086/2005). La Commissione ha accertato in fatto che la denominazione, peraltro in lingua friulana, era sconosciuta ai consumatori, perché riferita a una frazione di un comune friulano con notorietà estremamente circoscritta. Tale accertamento è insindacabile.

Il secondo motivo, sulla violazione dell’art. 12, comma 1, lett. d) CPI, è parimenti infondato. Il pregiudizio al carattere distintivo o alla notorietà del marchio anteriore va valutato con riferimento al consumatore medio (Corte di giustizia UE, 20 settembre 2017, C-673/15 P). Il grado di attenzione varia con le caratteristiche del prodotto, essendo basso per i beni di consumo corrente ed elevato per i beni costosi o di uso eccezionale (Cass. n. 2305/2025). Il riferimento della sentenza al «consumatore meno avveduto» indica proprio il consumatore medio, non quello particolarmente avveduto, capace di distinguere prodotti con marchi simili destinati a mercati differenti.

Quanto alla componente grafica, la Corte osserva che si tratta di marchio complesso, combinazione di elementi ciascuno dotato di capacità caratterizzante e autonomamente tutelabile, e non di marchio d’insieme (Cass. n. 36862/2022). La valutazione della capacità distintiva impone di esaminare le qualità intrinseche degli elementi e la loro posizione per identificare la componente dominante (Cass. n. 22034/2023), con criterio globale che considera anche la percezione mnemonica dei marchi (Cass. n. 12566/2021). La Commissione ha correttamente dato prevalenza alla componente verbale in entrambi i segni.

È infine inammissibile la censura sul marchio debole, questione nuova implicante accertamenti in fatto, estranea alla sentenza impugnata. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e raddoppio del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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