Servitù e giudicato riflesso non opponibile al coniuge pretermesso (Cass. civ. Sez. II n. 20235 del 19.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudicato che accerta l’esistenza di una servitù di aria e di luce, formatosi nei confronti di uno solo dei comproprietari del fondo servente, non spiega efficacia riflessa verso il coniuge comproprietario rimasto estraneo al giudizio. L’efficacia riflessa del giudicato presuppone che il terzo sia titolare di un diritto dipendente dalla situazione definita nel processo, o a questa subordinato, e non di un diritto autonomo rispetto al rapporto dedotto. Il comproprietario pretermesso, destinatario della domanda di riduzione in pristino, non può ricevere pregiudizio giuridico dal giudicato e conserva il potere di contestare l’esistenza del diritto reale. Il regime della comunione legale tra i coniugi non modifica tale conclusione, restando estraneo alla disciplina del litisconsorzio necessario nelle azioni reali di riduzione in pristino.

Il Fatto

La vicenda trae origine da un giudizio promosso dalla proprietaria di un immobile per il ripristino di una servitù atipica di aria e di luce, asseritamente compromessa dalla trasformazione del terrazzo sovrastante in un vano dell’appartamento dei vicini. La domanda, proposta nei confronti del comproprietario e dei figli, era stata accolta in primo grado; la pronuncia era poi caduta in appello e, dopo un rinvio, era stata confermata in sede di rinvio la sussistenza del diritto di servitù.

Dopo quel giudicato, gli attuali ricorrenti hanno chiesto la demolizione delle opere e la riduzione in pristino dello stato dei luoghi. Il comproprietario rimasto estraneo al primo giudizio ha eccepito l’inopponibilità del giudicato e ha contestato l’esistenza della servitù. Il Tribunale ha rigettato la domanda e la Corte d’Appello ha confermato, ritenendo necessario il litisconsorzio necessario per l’azione di riduzione in pristino e, quindi, un nuovo accertamento del diritto.

La Motivazione della Corte

La questione sottoposta al giudice di legittimità riguarda la possibilità di estendere al coniuge comproprietario del fondo servente, rimasto estraneo al processo, gli effetti del giudicato che aveva accertato l’esistenza della servitù. I ricorrenti invocano l’efficacia riflessa del giudicato e il regime della comunione legale tra i coniugi, sostenendo che ogni modificazione incidente sulla massa comune entri automaticamente nella sfera giuridica di entrambi i partecipanti.

La Corte ricostruisce i principi consolidati in materia. Il giudicato ha efficacia diretta tra le parti, i loro eredi e aventi causa, ed efficacia riflessa verso i terzi soltanto quando costoro siano titolari di diritti dipendenti dalla situazione definita in quel processo, o comunque a essa subordinati. Gli effetti riflessi sono impediti quando il terzo vanti un diritto autonomo rispetto al rapporto su cui il giudicato è intervenuto, non essendo ammissibile che ne riceva un pregiudizio giuridico. Richiama, tra le altre, Sez. 3 n. 5377 del 21.02.2023, Sez. 1 n. 5381 dell’11.03.2005, Sez. 3 n. 8101 del 23.04.2020, Sez. 3 n. 17931 del 04.07.2019 e Sez. 3 n. 15599 dell’11.06.2019.

Nel caso concreto, il comproprietario non aveva partecipato al primo giudizio. L’accertamento della servitù era stato effettuato solo nei confronti dell’altro comproprietario e non si è in presenza di un diritto dipendente o subordinato, né dell’accertamento di un fatto materiale incontrovertibile. Il terzo pretermesso, se convenuto, avrebbe potuto svolgere autonome difese per ottenere un esito diverso. Il richiamo alla giurisprudenza costituzionale sul significato solidaristico dell’istituto non incide sul quadro normativo, rimasto immutato.

La Corte ricorda poi che l’actio confessoria servitutis dà luogo a litisconsorzio necessario passivo solo quando, appartenendo il fondo servente pro indiviso a più proprietari, l’azione sia diretta anche a una modificazione della cosa comune non disponibile pro quota in assenza di un contitolare. Se invece l’azione mira solo a far dichiarare l’esistenza della servitù o a ottenere la cessazione delle molestie, il litisconsorzio non è configurabile. Nel caso di specie, la domanda di demolizione delle opere rendeva necessario il litisconsorzio e un nuovo accertamento del diritto. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese di legittimità e al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *