Motivazione apparente e prova documentale nel processo tributario (Cass. civ. Sez. V n. 14099 del 27.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza d’appello è affetta da motivazione apparente, e va cassata, quando la corte territoriale aderisce in modo acritico alla pronuncia di primo grado senza esprimere alcuna autonoma valutazione di infondatezza dei motivi di gravame. La motivazione per relationem è ammissibile solo se il giudice del gravame dia conto, sia pur sinteticamente, delle ragioni della conferma rispetto ai motivi di impugnazione, così che dalla lettura di entrambe le sentenze emerga un percorso argomentativo esaustivo e coerente, ai sensi dell’art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. e dell’art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992. Nel processo tributario, la documentazione ritualmente prodotta dall’ente di riscossione fin dal primo grado deve essere presa in esame in appello, sussistendo per l’art. 58 d.lgs. n. 546 del 1992 la facoltà di produrre nuovi documenti in deroga all’art. 345 cod. proc. civ.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate-Riscossione impugna in cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio che aveva rigettato il suo appello avverso la decisione di primo grado. Oggetto del giudizio era l’intimazione di pagamento emessa a carico di una società, in liquidazione, per il mancato pagamento di sette cartelle di pagamento.
Il giudice di primo grado aveva ritenuto decorso il termine prescrizionale rispetto alla notificazione della cartella esattoriale, escludendo l’esistenza di atti interruttivi. La corte territoriale, nel confermare, aveva richiamato integralmente quella motivazione. L’ente di riscossione ricorre per cassazione deducendo due motivi, mentre la società resiste con controricorso.
La Motivazione della Corte
In via preliminare, la Corte rileva che una delle cartelle è stata oggetto di annullamento automatico ai sensi dell’art. 4, comma 1, d.l. n. 119 del 2018, convertito con modificazioni dalla legge n. 136 del 2018, con conseguente dichiarazione di cessazione della materia del contendere con riferimento a tale carico.
Il primo motivo denuncia la nullità della sentenza per violazione dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., dell’art. 111, comma 6, Cost., degli artt. 132 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ., nonché dell’art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992. La Corte lo accoglie. Richiamando un orientamento consolidato, si afferma che la motivazione apparente ricorre quando non è possibile individuare il percorso argomentativo della pronuncia, funzionale alla sua comprensione e alla verifica in sede di impugnazione. Il vizio sussiste quando il giudice omette di esporre i motivi in fatto e in diritto della decisione e di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento.
La sentenza d’appello può essere motivata per relationem solo se il giudice del gravame esprime, sia pur sinteticamente, le ragioni della conferma in relazione ai motivi di impugnazione, così che dalla lettura di entrambe le pronunce possa ricavarsi un percorso argomentativo esaustivo e coerente (Cass. n. 28139 del 2018, Cass. n. 20883 del 2019, Cass. n. 2397 del 2021, Cass. n. 23997 del 2022). Nel caso di specie, la corte territoriale ha rigettato l’appello rinviando alla pronuncia di primo grado senza spiegare le ragioni dell’infondatezza dei motivi, e ha considerato una sola cartella mentre gli atti presupposti dell’intimazione erano sette, notificati in date diverse. La motivazione è così del tutto astratta e priva di aggancio con la fattispecie concreta.
Il secondo mezzo, parimenti fondato, censura la violazione degli artt. 53 e 58 d.lgs. n. 546 del 1992, dell’art. 50 d.P.R. n. 602 del 1973 e degli artt. 1219 e 2943 cod. civ., per avere il giudice di appello ritenuto che l’ente non avesse specificato gli atti interruttivi della prescrizione. La Corte osserva che tale documentazione era stata prodotta fin dal primo grado e riprodotta in appello, e che, per l’art. 58 d.lgs. n. 546 del 1992, le parti possono produrre nuovi documenti anche fuori dei limiti dell’art. 345 cod. proc. civ., nel termine di cui all’art. 32, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992 (Cass. n. 18103 del 2021, Cass. n. 14 del 2022, Cass. n. 2377 del 2022).
Il ricorso è quindi accolto, la sentenza cassata e la causa rinviata alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese. Il giudice del rinvio dovrà valutare la rilevanza della querela di falso sulle sottoscrizioni degli avvisi di ricevimento, dichiarata inammissibile dal giudice ordinario, dovendo il giudice tributario sospendere il processo ai sensi dell’art. 39 d.lgs. n. 546 del 1992 in presenza di una questione pregiudiziale riservata ad altra giurisdizione (Cass. n. 10766 del 2023).
Nota della Redazione
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