Cumulo tra sospensione Covid e feriale nel termine lungo di impugnazione (Cass. civ. Sez. V n. 6541 del 12.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini del rispetto del termine lungo di impugnazione di cui all’art. 327 cod. proc. civ., nel testo ratione temporis applicabile, al periodo semestrale ivi previsto devono aggiungersi i 64 giorni di sospensione straordinaria dei termini processuali disposta dall’art. 83, comma 2, d.l. n. 18 del 2020 per l’emergenza epidemiologica da Covid-19, dal 9 marzo all’11 maggio 2020. Ove il termine così prolungato ricomprenda il periodo di sospensione feriale, deve computarsi in aggiunta l’ulteriore termine di 31 giorni. Le due sospensioni si cumulano, non essendo né funzionalmente né cronologicamente sovrapponibili, poiché altrimenti sarebbero frustrate le peculiari esigenze sanitarie poste a fondamento della disciplina emergenziale e risulterebbe pregiudicato il diritto di difesa della parte legittimata all’impugnazione.

Il Fatto

La controversia riguarda il recupero a tassazione di maggiore IRES, IVA e IRAP per l’anno 2013, operato con avviso di accertamento notificato a una società a responsabilità limitata. L’atto impositivo, emesso dopo l’inutile svolgimento della procedura di accertamento per adesione, viene impugnato dalla contribuente davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza, che respinge il ricorso con sentenza depositata in segreteria il 3 marzo 2020, non seguita da notifica.

I soci della società, nel frattempo cancellata, propongono appello. La Commissione Tributaria Regionale di Catanzaro lo dichiara inammissibile per tardività, reputando l’atto notificato il 1° dicembre 2020 oltre la scadenza. I ricorrenti impugnano tale pronuncia per cassazione con due motivi, contestando il mancato computo della sospensione dei termini processuali legata all’emergenza sanitaria e il vizio di motivazione della sentenza d’appello.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta per primo, in quanto pregiudiziale, il motivo relativo al computo del termine per impugnare e lo reputa fondato. Il percorso argomentativo muove dalla ricostruzione del quadro normativo emergenziale: per effetto dell’art. 83, comma 2, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, la sospensione dei termini processuali è stata disposta dal 9 marzo al 15 aprile 2020, poi prorogata sino all’11 maggio 2020 dal d.l. 8 aprile 2020, n. 23, per una durata complessiva di 64 giorni.

Poiché la sentenza di primo grado era stata depositata il 3 marzo 2020 e non era stata notificata, alla sua impugnazione si applicava il termine lungo semestrale di cui all’art. 327 cod. proc. civ.. Tale termine decorreva dal deposito, rimaneva sospeso per 64 giorni, ricominciava a decorrere dal 12 maggio 2020 e, intercettando il periodo feriale, doveva essere ulteriormente incrementato di 31 giorni.

La Corte censura la sentenza impugnata per aver affermato la non cumulabilità tra sospensione emergenziale e sospensione feriale, rilevando come i due periodi non siano neppure in parte sovrapponibili. Il Collegio richiama a sostegno, ex multis, Cass. n. 30397 del 27.10.2021 e Cass. Sez. V n. 2095 del 24.01.2023, secondo cui la sospensione emergenziale si cumula a quella di cui alla legge n. 742 del 1969, perché altrimenti sarebbero frustrate le esigenze sanitarie a fondamento della disciplina e risulterebbe pregiudicato il diritto di difesa. Nello stesso senso viene richiamata anche Cass. n. 37532 del 2021, non massimata, là dove osserva che la sospensione Covid era cessata prima dell’inizio del periodo feriale, con la conseguenza che il termine lungo di impugnazione in corso ha beneficiato dell’ordinaria sospensione per l’intero periodo.

Il Collegio dichiara di voler dare continuità a tale orientamento e afferma il principio del cumulo. La fondatezza del primo motivo determina l’assorbimento del secondo. La decisione impugnata è pertanto cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, perché proceda a nuovo esame attenendosi al principio enunciato, esamini il merito non affrontato a causa dell’erronea pronuncia in rito e regolamenti le spese, comprese quelle del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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