Giudizio civile di rinvio ex art. 622 cod. proc. pen. e chiamata (Cass. civ. Sez. I n. 14101 del 27.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio civile di rinvio disposto ai sensi dell’art. 622 cod. proc. pen. costituisce fase del tutto nuova e autonoma rispetto al processo penale. Il giudice del rinvio applica le regole processuali e probatorie proprie del processo civile e, per effetto della translatio iudicii, la parte civile assume la veste di attore-danneggiato e l’imputato quella di convenuto-danneggiante. Ne consegue che è ammessa la chiamata in causa del terzo in garanzia propria, quando la domanda di manleva si fonda sul medesimo fatto generatore della responsabilità dedotta in via principale. Il giudice del rinvio non può pertanto invocare la struttura chiusa del giudizio di rinvio per escludere il contraddittorio con il terzo.

Il Fatto

I ricorrenti erano stati condannati in sede penale, quali amministratrice e socio di una società, per i reati di cui agli artt. 473 e 517 cod. pen., aventi ad oggetto l’uso di brevetti, disegni e modelli registrati da alcune società riconducibili al medesimo gruppo industriale, relativi a ricambi per aspirapolvere. La Corte d’Appello di Napoli, in riforma, aveva applicato la prescrizione e la Quinta Sezione penale della Corte di cassazione, dichiarati estinti i reati, aveva rinviato la causa al giudice civile per il risarcimento del danno ai sensi degli artt. 622 cod. proc. pen. e 392 cod. proc. civ..

Riassunto il giudizio civile, la Corte d’Appello di Napoli aveva respinto l’istanza di chiamata in causa del terzo, azienda produttrice dei componenti, ritenendo il giudizio di rinvio a struttura chiusa. Nel merito aveva accertato la violazione della privativa sui modelli ornamentali e la responsabilità dei convenuti anche per il reato di cui all’art. 517 cod. pen. nella forma tentata. Contro tale pronuncia i convenuti propongono ricorso per cassazione con quattro motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina preliminarmente il quarto motivo, di natura processuale, e lo dichiara fondato. Il giudizio civile di rinvio ex art. 622 cod. proc. pen. è configurabile come fase del tutto nuova e autonoma rispetto al giudizio penale, con la conseguenza che dinanzi alla Corte d’Appello si applicano le regole processuali e probatorie proprie del processo civile. In particolare, in ossequio all’art. 2697 cod. civ., la parte civile assume la veste di attore-danneggiato e l’imputato quella di convenuto-danneggiante.

Per effetto della translatio iudicii, è possibile modificare la domanda, nel limite delle preclusioni fissate dall’art. 183 cod. proc. civ., e formulare nuove conclusioni sorte in conseguenza di quanto rilevato dalla sentenza penale di cassazione. Il collegio richiama sul punto un orientamento consolidato, che supera il precedente indirizzo secondo cui il giudizio di rinvio davanti al giudice civile designato dalla Corte in sede penale andrebbe ricondotto alla disciplina degli artt. 392 e ss. cod. proc. civ.

La chiamata in causa prospettata attiene alla garanzia propria, trattandosi di domanda di manleva avente ad oggetto la fornitura dei prodotti consumabili venduti dai ricorrenti. Viene in rilievo un unico fatto generatore della responsabilità, a fondamento dell’azione principale e di quella di manleva. Ove la causa fosse stata proposta in primo grado anche con il terzo chiamato in garanzia propria, il nesso tra le due domande avrebbe giustificato, in linea di principio, la conservazione in appello del litisconsorzio instaurato in primo grado, ai sensi dell’art. 331 cod. proc. civ.

Il giudice del rinvio avrebbe dunque dovuto applicare la disciplina della chiamata in causa nel giudizio civile di primo grado. Trattandosi di causa in unico grado di merito, il quarto motivo è accolto, con assorbimento dei precedenti motivi. La sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Napoli, in diversa composizione, al fine di consentire l’incardinazione del contraddittorio con il terzo chiamato e il nuovo esame delle domande, con rimessione al giudice del rinvio anche della decisione sulle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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