Adesione all’offerta di scambio di bond argentini e inammissibilità del ricorso (Cass. civ. Sez. I n. 9200 del 08.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’adesione degli investitori all’offerta pubblica di scambio di obbligazioni argentine ha natura novativa ed estingue l’originario rapporto obbligatorio, senza che rilevi la perdita economica rispetto all’investimento iniziale. Tale effetto novativo si estende, per volontà degli stessi investitori, anche alle pretese risarcitorie connesse all’eventuale invalidità dell’acquisto originario. In tema di responsabilità processuale aggravata, l’accertamento della mala fede o della colpa grave è riservato al giudice di merito e non è censurabile in sede di legittimità; condotte sintomatiche della responsabilità si ravvisano anche nell’omessa deduzione di circostanze fattuali determinanti.
Il Fatto
Gli amministratori di sostegno di due investitori hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Firenze ha confermato la decisione del Tribunale di Pistoia. La domanda originaria riguardava la risoluzione del contratto quadro di negoziazione e dell’operazione di acquisto di obbligazioni argentine, per un importo complessivo di oltre centocinquantamila euro, con conseguenti pretese risarcitorie.
La corte territoriale, sulla base della consulenza tecnica disposta, aveva ritenuto assorbente il rilievo che l’adesione all’offerta pubblica di scambio del 2010 avesse escluso qualsiasi perdita tutelabile, configurando una novazione estintiva del rapporto originario ed estesa alle conseguenze risarcitorie. Gli investitori hanno impugnato tale decisione con quattro motivi, lamentando tra l’altro la configurazione di un’autonoma domanda risarcitoria e l’erronea condanna per lite temeraria.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibili tutti i motivi. Quanto al primo, i ricorrenti hanno omesso di confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata, incentrata sull’attribuzione all’adesione all’offerta di scambio di un valore novativo esteso a ogni profilo della domanda originaria. Sotto concorrente profilo, la censura viola i requisiti di autosufficienza, non identificando il tenore della pretesa “autonoma” domanda risarcitoria, né come e quando sarebbe stata ritualmente introdotta.
La Corte ha richiamato il proprio insegnamento (Sez. I, Ordinanza n. 13994 del 31/05/2018; Sez. VI-1, Ordinanza n. 27378 del 19/09/2022) sulla natura novativa del rapporto, qualificando l’accertamento compiuto dalla corte territoriale come valutazione di merito sottratta al sindacato di legittimità.
Il secondo motivo, fondato sulla dedotta violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per difetto di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, è stato parimenti respinto per carenza di autosufficienza: la dimostrazione della rituale proposizione della domanda è presupposto necessario della lamentata omessa pronuncia. Anche il terzo motivo, relativo alla compensazione tra lucro e danno, è stato dichiarato inammissibile per mancato confronto con la medesima ratio decidendi.
Il quarto motivo, incentrato sulla violazione dell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., è stato respinto per due ragioni concorrenti. L’accertamento della responsabilità aggravata appartiene all’esclusiva valutazione del merito e non può essere censurato in cassazione; inoltre la censura tende a una non consentita riedizione del giudizio di fatto. La Corte ha ribadito l’insegnamento (Sez. VI-3, Ordinanza n. 4136 del 21/02/2018) secondo cui condotte sintomatiche di mala fede o colpa grave si ravvisano anche nell’omessa deduzione di circostanze fattuali determinanti ai fini della corretta ricostruzione della vicenda.
Nota della Redazione
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