Libertà della scienza: nessun illecito deontologico per l’opinione dissenziente (Cass. civ. Sez. II n. 7362 del 19.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
La libertà di manifestazione del pensiero scientifico, tutelata dagli artt. 21 e 33 Cost. e dall’art. 13 CDFUE, impedisce di sanzionare sul piano disciplinare il professionista che, in un consesso tecnico-scientifico a ciò deputato, esprima un’opinione difforme da quella dell’Ordine di appartenenza. Il giudice non può sindacare nel merito la validità scientifica di opinioni controverse, poiché in un panorama non univoco è impossibile addivenire a un giudizio di verità oggettiva. Le direttive e i pareri degli Ordini professionali, privi di efficacia precettiva, non vincolano l’iscritto al pari delle norme del codice deontologico. La mera espressione di un voto favorevole alla regolamentazione di una figura professionale ritenuta diversa non integra l’illecito deontologico di mancato contrasto all’esercizio abusivo della professione.
Il Fatto
Una psicologa iscritta all’albo partecipava al tavolo tecnico dell’UNI per l’adozione di un progetto di normazione sulla figura del counselor. Nel corso dei lavori esprimeva un’opinione favorevole alla regolamentazione di tale attività e votava a favore della relativa scheda pre-normativa.
Il Consiglio dell’Ordine le infliggeva la sanzione della radiazione per violazione dei doveri deontologici, reputando che avesse avallato una figura pseudo professionale in sovrapposizione a quella dello psicologo, favorendone l’esercizio abusivo. Il Tribunale annullava il provvedimento; la Corte d’Appello confermava nel merito, ritenendo la condotta espressione di una mera opinione in un dibattito tecnico-scientifico. L’Ordine ricorreva per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denunciava l’omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c., per non avere i giudici di merito valutato la sovrapponibilità tra counselor e psicologo. La Corte lo rigetta: la questione dell’inquadramento del counseling era oggetto di valutazione tecnica priva di univoca sistemazione scientifica, ed era proprio il tavolo tecnico a essere deputato a risolverla.
Il giudice non può pronunciarsi nel merito della validità scientifica di un’opinione controversa. In un panorama di teorie inconciliabili e mutevoli, sarebbe impossibile un giudizio di verità oggettiva stabile, idoneo a far stato tra le parti ex art. 2909 c.c.; ne deriva l’inutilità di ogni accertamento peritale. Il richiamo è alla pronuncia Cass. civ. n. 4109 del 1993, secondo cui la validità scientifica di una terapia controversa è sottratta al sindacato giurisdizionale.
La Corte precisa che al potere giudiziario compete accertare la natura scientifica di un’opera e l’eventuale violazione dei valori fondamentali della persona, ma non decretarne la verità o la bontà metodologica. L’inclusione in Costituzione delle norme su scienza e ricerca rispecchia l’esigenza di assicurare l’ontologica libertà della ricerca.
Il secondo motivo censurava la violazione degli artt. 2 e 8 del codice deontologico, sostenendo il carattere vincolante delle direttive dell’Ordine e del Ministero della Salute. La Corte lo rigetta: l’art. 8 CDP impone di contrastare l’esercizio abusivo e di non avallare con il proprio titolo attività ingannevoli, ma non si estende all’opinione favorevole alla regolamentazione di un’attività ritenuta diversa. La condotta contestata non è un fatto inerente all’esercizio della professione, ma estrinsecazione della libera manifestazione delle opinioni scientifiche.
Le indicazioni e i pareri degli Ordini, adottati nell’esercizio della funzione consultiva, non hanno efficacia precettiva: solo le prescrizioni del codice deontologico, vincolanti ex art. 1 CDP e presidiate dal potere disciplinare ex art. 26 legge n. 56 del 1989, possono fondare una sanzione. Il contesto della consensus conference conferma la liceità della condotta, trattandosi dell’esercizio normale della partecipazione a un dibattito aperto. Il ricorso è rigettato.
Nota della Redazione
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