Intimazione di pagamento impugnabile per prescrizione maturata dopo la cartella (Cass. civ. Sez. V n. 14108 del 27.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’intimazione di pagamento può essere impugnata per vizi propri e, tra questi, rientra la deduzione dell’estinzione dell’obbligazione tributaria per prescrizione maturata dopo la notifica della cartella presupposta. La circostanza che la cartella di pagamento non sia stata opposta non preclude al contribuente di far valere, nel giudizio di impugnazione dell’intimazione, il sopravvenuto decorso dei termini prescrizionali. L’Amministrazione finanziaria è tenuta a fare valere i propri crediti nel rispetto dei termini di prescrizione e il giudice di merito deve esaminare la relativa eccezione, non potendola ritenere preclusa dalla sola mancata impugnazione dell’atto presupposto.

Il Fatto

La vicenda trae origine dalla notifica, nel 2016, di un’intimazione di pagamento collegata a una cartella per il recupero di somme a fini IVA e TARSU, riferite agli anni di imposta 2007 e 2009. La società contribuente impugnava la cartella sostenendo di non aver ricevuto la notifica e deducendo la prescrizione e l’infondatezza della pretesa.

La Commissione provinciale, accertata la validità della notifica, dichiarava inammissibile il ricorso. La Commissione regionale rigettava l’appello e confermava la decisione. Il contribuente proponeva quindi ricorso per cassazione affidato a tre motivi, depositando poi memoria con cui invocava la cessazione della materia del contendere per adesione alla rottamazione-ter.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 21 D.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, comma 4, cod. proc. civ., per aver la Commissione regionale dichiarato tardiva l’impugnazione dell’atto di intimazione, in quanto proposta oltre sessanta giorni dalla notifica della cartella presupposta. Il contribuente rileva che la notifica della cartella non impedisce di impugnare la successiva intimazione per vizi propri.

La Corte ritiene il motivo fondato. Il ricorrente, in ossequio al principio di specificità e autosufficienza del ricorso, ha evidenziato che l’impugnazione aveva dedotto, tra l’altro, la prescrizione del credito relativo a sanzioni e interessi, quale fatto estintivo verificatosi successivamente alla notifica della cartella originaria. Su tale questione il giudice d’appello ha omesso di pronunciarsi.

La censura coglie nel segno nella parte in cui contrasta l’affermazione del giudice di merito secondo cui opererebbe una preclusione all’esame della questione di prescrizione, in virtù della mera mancata impugnazione della cartella. La Corte riconosce che l’intimazione può essere impugnata solo per vizi propri: se segue a una cartella regolarmente notificata e non opposta, non può essere contestata per ragioni attinenti alla cartella.

Tuttavia, l’Amministrazione tributaria è tenuta a far valere i propri crediti nel rispetto dei termini di prescrizione. Ove tali termini non siano rispettati e la prescrizione maturi dopo la notifica della cartella, il contribuente può contestare l’estinzione della pretesa fiscale opponendo l’intimazione, come affermato dai richiamati precedenti Cass. n. 23227 del 2020 e Cass. n. 37914 del 2022. Il giudice regionale avrebbe dovuto dichiarare ammissibile il ricorso, in quanto notificato entro i sessanta giorni dalla notifica dell’intimazione, e vagliare i motivi afferenti i vizi propri dell’atto, tra cui l’estinzione per decorso della prescrizione.

La Corte accoglie pertanto il primo motivo, dichiara assorbiti i restanti e cassa la sentenza, rinviando alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia per un nuovo esame, che si soffermerà anche sull’invocata cessazione della materia del contendere.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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