Accertamento con adesione non perfezionato per mancata garanzia fideiussoria (Cass. civ. Sez. V n. 1114 del 16.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento con adesione con versamento rateale, il perfezionamento della procedura richiede il pagamento della prima rata e la prestazione della garanzia fideiussoria; si tratta di elementi costitutivi dell’efficacia dell’accordo, non di mere modalità esecutive. Omessa la garanzia, la procedura non si perfeziona e permane integra l’originaria pretesa tributaria, con la conseguenza che le somme restano dovute per intero. Non trovano applicazione le sanzioni previste per l’inadempimento al piano di rateizzazione, né il regime più sfavorevole introdotto dal d.l. n. 98 del 2011, che presuppone un’accordo validamente perfezionato. La disciplina transitoria non estende i propri effetti alle procedure prive dei requisiti essenziali.

Il Fatto

L’Agenzia delle entrate, all’esito di indagini finanziarie, notificava a due contribuenti distinti avvisi di accertamento per l’Irpef relativa all’anno di imposta 2005. I contribuenti presentavano istanza di accertamento con adesione, definita il 1° aprile 2011 con un piano di rateizzazione in dodici rate trimestrali.

I contribuenti non prestavano la garanzia fideiussoria, pur pagando tempestivamente la prima e la seconda rata; alcune rate venivano poi compensate con un credito Iva, una era pagata nei termini e le successive venivano omesse. La società di riscossione, ritenuta la decadenza dal beneficio, notificava cartelle per gli importi residui, comprensivi di sanzioni. La C.t.p. accoglieva i ricorsi; la C.t.r., riuniti gli appelli dell’Agenzia, li accoglieva, applicando il nuovo regime sanzionatorio. I contribuenti ricorrono per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta la questione del momento di perfezionamento dell’accertamento con adesione rateale e della disciplina applicabile alle sanzioni. Preliminarmente, il collegio ribadisce il proprio potere discrezionale di escludere la trattazione in pubblica udienza quando i principi da applicare siano consolidati o la decisione non abbia rilevanza nomofilattica.

Nel merito, il motivo è fondato. L’art. 8 d.lgs. n. 218 del 1997, nel testo vigente fino al 5 luglio 2011, consentiva il versamento rateale subordinandolo al pagamento della prima rata e alla prestazione della garanzia. L’art. 9 del medesimo decreto stabiliva che la definizione si perfeziona con il versamento della prima rata e con la prestazione della garanzia.

Secondo la Corte, l’esecuzione di entrambi gli adempimenti è presupposto imprescindibile per l’efficacia della procedura. Quando la garanzia è omessa, l’accordo non può dirsi perfezionato e permane, nella sua integrità, l’originaria pretesa tributaria. L’accordo richiede che il contribuente dia attuazione agli obblighi assunti, elementi costitutivi del perfezionamento.

Non rilevano le modifiche introdotte dall’art. 23 d.l. n. 98 del 2011, entrato in vigore dopo il termine per il perfezionamento, né il pagamento tardivo di rate successive. Non è pertinente la disciplina transitoria che esclude il nuovo regime sanzionatorio per le adesioni già perfezionate: essa presuppone un perfezionamento che, nella specie, è mancato per difetto dei requisiti essenziali.

Ne consegue che l’Agenzia poteva far valere la pretesa originaria: i tributi restavano dovuti per intero, ma non potevano applicarsi le sanzioni previste per l’inadempimento al piano di rateizzazione. Il ricorso è accolto, la sentenza cassata e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, sezione staccata di Lecce, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *