Prededuzione solo con espresso subentro del commissario straordinario (Cass. civ. Sez. I n. 14298 del 29.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, la mera prosecuzione di fatto di un contratto di somministrazione dopo l’apertura della procedura non integra il subentro del commissario straordinario. Solo l’espressa dichiarazione di subentro attribuisce al contraente in bonis il diritto al pagamento in prededuzione dei crediti maturati anteriormente all’apertura della procedura, ai sensi degli artt. 50 e 51 d.lgs. n. 270/1999. I crediti sorti per prestazioni successive all’apertura sono invece soddisfatti in prededuzione ex art. 52 d.lgs. n. 270/1999. La peculiare disciplina delle utenze non disalimentabili non deroga a tale sistema di graduazione, né configura in capo al commissario un onere di attivazione ulteriore rispetto a quelli previsti dalla legge.

Il Fatto

Una società fornitrice di energia elettrica presentava domanda tardiva di ammissione al passivo di una società sottoposta ad amministrazione straordinaria, chiedendo il riconoscimento di crediti in chirografo e in prededuzione. Le pretese riguardavano forniture erogate in regime di salvaguardia presso un’utenza non disalimentabile, sia prima sia dopo l’apertura della procedura.

Il Giudice Delegato ammetteva il credito riferito al periodo anteriore all’apertura in via chirografaria, non in prededuzione come richiesto. Il Tribunale di Roma rigettava l’opposizione con decreto, rilevando che il commissario non aveva mai manifestato espressamente la volontà di subentrare nel contratto e che la procedura aveva già corrisposto somme per le prestazioni successive. La società proponeva ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dall’art. 50 d.lgs. n. 270/1999, che consente al commissario di sciogliersi dai contratti ancora ineseguiti, prevedendo che, fino a quando la facoltà non è esercitata, il contratto continua ad avere esecuzione. Il successivo art. 1-bis legge n. 166/2008 ha chiarito che l’esecuzione o la richiesta di esecuzione non fanno venir meno la facoltà di scioglimento, né attribuiscono al contraente i diritti previsti in caso di subentro.

Da qui la regola: il contratto prosegue ope legis e il commissario può sciogliersi in ogni momento, ma un vero subentro si configura solo in presenza di un’espressa manifestazione dell’organo della procedura. La disciplina si differenzia nettamente da quella fallimentare, che prevede la sospensione ex lege del rapporto in attesa della decisione del curatore. La diversità si spiega con la natura dell’amministrazione straordinaria, recuperatoria e conservativa, rispetto a quella liquidatoria del fallimento.

La Corte richiama la giurisprudenza di legittimità (Cass. 3193/2016, 1195/2018, 19146/2022 e 23889/2023), secondo cui la prosecuzione della somministrazione dopo la dichiarazione di insolvenza deve essere accompagnata da un’espressa dichiarazione di subentro. Solo questa consente la prededuzione dei corrispettivi anteriori all’apertura; quelli maturati dopo sono pagati in prededuzione ex art. 52 d.lgs. n. 270/1999.

Nel caso concreto il Tribunale ha accertato che il subentro non fu mai manifestato e che la fornitrice non mise mai in mora il commissario. Il sistema di graduazione dei crediti non ammette deroghe per le utenze non disalimentabili, né il comportamento del commissario può essere gravato di un onere ulteriore, non previsto da alcuna norma. La posizione del contraente in bonis è adeguatamente tutelata dalla prededuzione che assiste le prestazioni compiute nel corso della procedura. Riconoscere la prededuzione per le prestazioni anteriori, malgrado lo scioglimento, lederebbe la par condicio creditorum.

Il secondo motivo, relativo alla mancata valutazione di fatti non contestati e alla diversa imputazione dei pagamenti, è dichiarato inammissibile per difetto di specificità e di decisività: il principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c. riguarda i fatti storici, non le conclusioni ricostruttive desumibili dalla valutazione dei documenti. Gli accertamenti in fatto del giudice di merito non sono riesaminabili in sede di legittimità. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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