Tassazione separata arretrati: aliquota sul biennio anteriore al sorgere del diritto (Cass. civ. Sez. V n. 14296 del 29.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di tassazione separata degli emolumenti arretrati, l’art. 21 d.P.R. n. 917/1986 impone di determinare l’imposta applicando all’ammontare percepito l’aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto del contribuente nel biennio anteriore all’anno in cui è sorto il diritto alla percezione. La regola opera per i redditi indicati nelle lettere b), c-bis) e n-bis) del comma primo dell’art. 17 d.P.R. n. 917/1986. Il ritardo nell’erogazione riconducibile a una sentenza non integra una causa dipendente dalla volontà delle parti e non esclude il regime separato. È illegittimo far concorrere l’emolumento arretrato al reddito complessivo dell’anno di percezione, con aliquota più sfavorevole al contribuente.
Il Fatto
Il contribuente impugnava davanti alla Commissione tributaria provinciale di La Spezia la cartella di pagamento emessa dal concessionario della riscossione, relativa a Irpef su redditi soggetti a tassazione separata per l’anno di imposta 2010, oltre interessi e sanzioni. Il ricorso veniva accolto in primo grado.
L’Agenzia delle Entrate proponeva appello davanti alla Commissione tributaria regionale della Liguria, che in parziale accoglimento dichiarava non dovute le sanzioni, ritenendo però corretta la determinazione dell’imposta sulla base dell’aliquota applicata nel biennio anteriore all’anno di ricezione degli arretrati. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo.
La Motivazione della Corte
Il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 17 e 21 d.P.R. n. 917/1986, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., contestando l’interpretazione dell’art. 17, comma 3, d.P.R. n. 917/1986 seguita dal giudice del gravame e l’omessa applicazione del criterio di calcolo dell’aliquota indicato dal comma 3.
La Corte ritiene il motivo fondato. Richiamando la propria giurisprudenza (Cass. n. 19606/2005 e Cass. n. 3581/2020), ricorda che gli emolumenti arretrati assoggettabili a tassazione separata sono tutti quelli riferibili ad anni precedenti, la cui erogazione o percezione in anni successivi sia effetto di leggi, contratti collettivi, sentenze, atti amministrativi sopravvenuti ovvero di altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti.
Nel caso concreto le somme percepite nel 2010, riferite a diritti sorti e maturati tra il 1993 e il 1998 come differenze retributive per mansioni superiori, costituiscono emolumenti arretrati assoggettabili a tassazione separata ai sensi dell’art. 21 d.P.R. n. 917/1986. La norma considera arretrati tutti gli emolumenti la cui percezione sia stata ritardata per una delle cause ivi indicate, tra cui rientra espressamente l’ipotesi in cui la corresponsione trovi ragione in una sentenza.
La ratio del regime separato è di non gravare oltremodo il contribuente raggiunto dagli emolumenti in un periodo successivo a quello di maturazione, evitando il cumulo tra proventi dell’anno e arretrati. Il regime viene meno solo quando il ritardo sia dipeso da una causa riconducibile alla volontà delle parti. Escludere dall’eccezionale categoria gli emolumenti riconosciuti a seguito di sentenza favorevole ottenuta su ricorso del lavoratore è privo di giustificazione logico-giuridica.
La Corte distingue il ritardo fisiologico, entro i centoventi giorni dell’anno successivo, che esclude la qualificazione come arretrati. Nel caso in esame le somme, maturate nel periodo 1993/1998 e accreditate nel 2010 a seguito di azione giudiziaria, non integrano tale ipotesi. L’Agenzia ha fatto concorrere l’emolumento al reddito complessivo dell’anno di percezione, determinando un’aliquota superiore al 30,72%, in contrasto con il comma 3 dell’art. 17 d.P.R. n. 917/1986. Il ricorso è pertanto accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio al giudice del merito, in diversa composizione, anche per le spese.
Nota della Redazione
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