Cartelle non impugnate e difetto di titolarità del rapporto tributario (Cass. civ. Sez. V n. 14448 del 29.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il soggetto che si assume estraneo al rapporto tributario sostanziale, perché la titolarità del rapporto è riferibile a un fondo comune di investimento o alle società di gestione succedutesi, ha l’onere di impugnare tempestivamente la cartella esattoriale a lui notificata. La questione concernente la titolarità attiva e passiva del rapporto non attiene alla legittimazione ad impugnare l’atto fiscale, ma al merito della lite. Ne consegue che la mancata contestazione mediante impugnazione della cartella, ritualmente notificata, ne determina la definitività e preclude la tardiva proposizione della questione in sede di ricorso avverso la successiva intimazione di pagamento. Quest’ultima, non integrando un nuovo ed autonomo atto impositivo, è impugnabile solo per vizi propri, salvo le ipotesi previste dall’art. 19, comma 3, d. lgs. n. 546 del 1992.

Il Fatto

Una società impugnava dinanzi alla C.T.P. di Milano ventuno cartelle di pagamento e un avviso di intimazione, relativi a imposta di registro, ICI ed altri tributi, per un importo complessivo di euro 221.928,04. La C.T.P. accoglieva il ricorso; la C.T.R. della Lombardia, in riforma, lo rigettava.

La Commissione regionale, applicando il principio della ragione più liquida, rilevava che il primo giudice aveva omesso di esaminare l’eccezione delle parti convenute sull’impugnabilità dell’intimazione di pagamento. Poiché le cartelle sottese non erano state impugnate tempestivamente per far valere l’estraneità della società alla pretesa tributaria, la questione sulla titolarità del rapporto, attinente al merito, risultava tardivamente proposta. La società ricorrente censurava la sentenza in Cassazione con tre motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte ricostruisce la ratio decidendi della sentenza impugnata, che non si fonda sull’affermazione della titolarità sostanziale del rapporto in capo alla società, bensì sulla mancata tempestiva impugnazione delle cartelle alla medesima notificate. Attraverso quell’impugnazione la società avrebbe dovuto far valere l’inesistenza del rapporto gestorio o di rappresentanza; ogni circostanza preclusiva della pretesa doveva costituire oggetto di tempestiva contestazione.

Il primo motivo, fondato sull’art. 36 del d. lgs. n. 58 del 1998 e sulla separazione patrimoniale dei fondi, è dichiarato inammissibile perché non coglie la regola giuridica posta a fondamento della decisione. La ricorrente insiste sull’autonomia dei fondi e sulla soggettività tributaria del gestore, ma non aggredisce l’onere di contestazione che la sentenza gravata pone a carico del soggetto che si assume estraneo al rapporto.

Il secondo motivo, relativo al vizio di notificazione dell’intimazione per essere stata indirizzata a soggetto non legittimato, è parimenti inammissibile. La società non individua alcuna nullità del procedimento notificatorio, poiché l’atto è stato notificato al soggetto dal medesimo indicato come debitore. Essa sovrappone il vizio della notificazione a quello del difetto di titolarità del rapporto sostanziale. La Corte richiama la lettura dell’art. 19, comma 3, d. lgs. n. 546 del 1992 accolta dalla giurisprudenza di legittimità: l’intimazione di pagamento non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo ed è impugnabile solo per vizi propri. Nel caso concreto è pacifico che le cartelle presupposte siano state notificate alla società e non impugnate tempestivamente, con conseguente definitività della pretesa.

Il terzo motivo è inammissibile per ragioni coincidenti: l’assenza del rapporto gestorio doveva essere fatta valere con l’impugnazione delle cartelle. All’inammissibilità del ricorso conseguono la condanna alle spese di lite e gli effetti previsti dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 in materia di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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