L’impugnazione del debitore non interrompe la prescrizione se il creditore non si costituisce manifestando la propria volontà (Cass. civ. Sez. 5 n. 13110 del 07.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda giudiziale proposta dal debitore, ancorché ammissibile, non è idonea a interrompere la prescrizione del credito se il creditore, pur costituitosi in giudizio, non manifesti tempestivamente la propria volontà di esercitare il diritto, restando tale manifestazione di volontà un requisito necessario ai sensi dell’art. 2943 c.c. In materia di tributi erariali, in assenza di una specifica previsione di un termine più breve, il credito erariale si prescrive nel termine decennale di cui all’art. 2946 c.c., anche quando la riscossione sia azionata mediante cartella di pagamento fondata su accertamento definitivo, operando in tal caso il termine decennale di cui all’art. 2953 c.c. per l’actio iudicati.
Il Fatto
La controversia trae origine dalla notifica, in data 10 agosto 2005, di una cartella di pagamento emessa nei confronti di un contribuente per omessi versamenti IVA ed IRAP relativi all’anno d’imposta 1998. Il contribuente, senza contestare l’avvenuta notifica, proponeva ricorso sostenendo che, non essendo seguito alcun atto interruttivo successivo, il termine prescrizionale per la riscossione fosse ormai decorso.
La Commissione tributaria provinciale di Viterbo accoglieva il ricorso, e la Commissione tributaria regionale del Lazio, con sentenza n. 6205/2019, rigettava l’appello dell’Agenzia delle entrate. L’Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte, nel esaminare il primo motivo, affronta la questione dell’efficacia interruttiva della prescrizione della domanda giudiziale proposta dal debitore. Richiamato il principio per cui l’interruzione presuppone l’inerzia del titolare del diritto e l’atto con cui si inizia un giudizio, la Corte precisa che non ogni domanda ha effetto interruttivo, ma solo quella con cui la parte chiede il riconoscimento della tutela del diritto del quale si eccepisce la prescrizione. Ne consegue che la domanda giudiziale proposta dal debitore è astrattamente idonea a interrompere la prescrizione solo se il creditore, costituendosi, affermi la legittimità della propria pretesa, manifestando così la volontà di esercitare il diritto. Tale principio si ricollega alla distinzione tra l’ipotesi della domanda proposta dal creditore, che manifesta sempre la volontà di esercitare il diritto, e quella proposta dal debitore, che richiede un’attività successiva del creditore in tal senso.
Con riferimento al secondo motivo, la Corte rileva che la Commissione tributaria regionale abbia omesso di pronunciarsi sull’eccezione dell’Agenzia relativa alla valida notifica di un’intimazione di pagamento in data 19 gennaio 2010, atto successivo alla cartella che avrebbe avuto efficacia interruttiva. Tale omissione configura un vizio di omessa pronuncia ai sensi dell’art. 112 c.p.c., che la Corte può rilevare solo se la questione sia stata puntualmente riportata nel ricorso, nel rispetto del principio di autosufficienza. La Corte accoglie il motivo, disponendo il rinvio per il riesame della questione.
Quanto al quinto motivo, la Corte censura l’affermazione del giudice di merito secondo cui i crediti erariali azionati mediante cartella di pagamento sarebbero soggetti al termine di prescrizione quinquennale. Richiamato il principio delle Sezioni Unite n. 23397 del 2016, la Corte ribadisce che per le imposte erariali, in mancanza di una specifica previsione, si applica il termine di prescrizione decennale di cui all’art. 2946 c.c. Tale termine opera anche qualora la riscossione sia fondata su un accertamento divenuto definitivo, non applicandosi né i termini di decadenza di cui all’art. 25 del d.P.R. n. 602/1973, né la prescrizione quinquennale di cui all’art. 2948 c.c., né quella di cui all’art. 20 del d.lgs. n. 472/1997, essendo invece applicabile l’art. 2953 c.c. per l’actio iudicati.
La Corte accoglie pertanto il primo, il secondo e il quinto motivo, dichiara assorbiti il terzo e il quarto, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, per l’esame della questione relativa alla notifica dell’intimazione e per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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