Notifica diretta a mezzo posta della cartella: nessuna raccomandata informativa al portiere (Cass. civ. Sez. V n. 14449 del 29.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
In caso di notificazione a mezzo posta dell’atto impositivo eseguita direttamente dall’Ufficio finanziario ai sensi dell’art. 14 della legge n. 890 del 1982, si applicano le norme del servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, non quelle della medesima legge dettate per la notifica eseguita dall’ufficiale giudiziario ex art. 149 cod. proc. civ. Ne consegue che non è necessaria alcuna relata o annotazione sull’avviso di ricevimento, né l’invio della raccomandata informativa al destinatario, e in caso di consegna al portiere la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto dal consegnatario, operando la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 cod. civ., superabile solo con la prova dell’impossibilità incolpevole di prenderne cognizione. È sufficiente che il plico sia consegnato al domicilio e che l’avviso sia sottoscritto dalla persona rinvenuta dall’ufficiale postale, senza che ne risulti la qualità o la relazione con il destinatario.

Il Fatto

La contribuente impugnava la cartella di pagamento emessa per Tares-Tia relativa agli anni 2009 e 2010, deducendo la mancata notifica della raccomandata informativa in seguito alla consegna del plico al portiere dello stabile. Il giudice di primo grado rigettava il ricorso; la CTR Sicilia accoglieva invece l’appello, dichiarando la nullità della cartella proprio perché consegnata al portiere senza l’invio della prescritta raccomandata informativa di cui all’art. 139, comma 4, cod. proc. civ., e reputando irrilevante la distinta cumulativa di accettazione delle raccomandate prodotta dall’agente della riscossione, in quanto atto meramente interno.

Avverso tale sentenza l’Agenzia delle Entrate – Riscossione ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. La contribuente non ha svolto difese.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 26, comma 1, del d.P.R. n. 602/1973, 139 cod. proc. civ. e 1335 cod. civ. La ricorrente sostiene che, quando la notifica dell’atto impositivo sia eseguita direttamente dall’Ufficio finanziario a mezzo posta, trovano applicazione le norme sul servizio postale ordinario e non quelle della legge n. 890 del 1982, riferibili alla sola notifica compiuta dall’ufficiale giudiziario.

Il motivo è dichiarato fondato. La Corte ricostruisce la disciplina distinguendo nettamente i due modelli di notificazione. Quando l’atto è spedito direttamente dall’Ufficio finanziario, non occorre redigere relata di notifica né annotazione specifica sull’avviso di ricevimento circa la persona cui il plico è stato consegnato. L’atto pervenuto all’indirizzo del destinatario si considera ritualmente consegnato, senza necessità di inviare la raccomandata informativa, perché opera la presunzione di conoscenza dell’art. 1335 cod. civ., collegata al semplice arrivo della dichiarazione nel luogo di destinazione e superabile soltanto con la prova, a carico del destinatario, dell’impossibilità incolpevole di prenderne cognizione.

Il Collegio richiama i propri precedenti: Sez. V n. 15315 del 04/07/2014, confermata da Sez. V n. 29642 del 14/11/2019, Sez. V n. 8293 del 04/04/2018, Sez. V n. 19795 del 09/08/2017 e Sez. V ord. n. 24899 del 18/08/2022. Da essi si ricava che, in caso di notificazione diretta a mezzo posta con consegna al portiere, la notifica si perfeziona nella data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto dal consegnatario, senza obbligo di raccomandata al destinatario.

Ne deriva l’erroneità dell’affermazione della CTR, secondo cui la cartella sarebbe nulla per mancato invio della raccomandata informativa ex art. 139, comma 4, cod. proc. civ. Il secondo motivo, proposto in via subordinata e relativo all’utilizzo di un operatore postale privato per la spedizione della raccomandata informativa e alla prova del perfezionamento tramite elenco di trasmissione, resta assorbito nell’accoglimento del primo. La sentenza è quindi cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa è decisa nel merito con il rigetto del ricorso originario della contribuente. Le spese dei gradi di merito sono compensate per la sopravvenuta consolidazione dell’orientamento, mentre quelle del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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