Spese di lite sotto il minimo inderogabile e difetto di motivazione (Cass. civ. Sez. V n. 9877 del 15.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di spese di giudizio, la liquidazione operata con rinvio alla natura e alla semplicità della controversia integra il minimo costituzionale della motivazione quando le somme riconosciute restino entro i parametri minimi della tariffa forense. Tuttavia, ove si computino anche le spese vive effettivamente richieste dalla parte vittoriosa, la somma finale non può scendere sotto il minimo inderogabile dovuto. Il giudice che liquida un importo inferiore a tale soglia deve fornire specifica motivazione sul punto; in difetto, la sentenza è cassata con rinvio. La disciplina applicabile è quella degli artt. 4 e 5 del DM 55/2014, in raccordo con l’art. 92 cod. proc. civ..
Il Fatto
Il contribuente impugnava dinanzi alla Commissione tributaria regionale del Lazio la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Roma, che si era pronunciata su una cartella di pagamento per tassa automobilistica relativa agli anni 2008 e 2011. L’appello verteva sull’omessa condanna dell’amministrazione al pagamento delle spese di giudizio. La Regione Lazio non si costituiva.
La CTR accoglieva l’appello e, in ragione della natura della controversia, quantificava le spese del doppio grado in euro 600,00, oltre accessori. Il contribuente ricorreva per cassazione con unico motivo, deducendo che, applicando i valori medi dello scaglione fino a euro 1.100,00, la liquidazione avrebbe dovuto superare tale importo. L’intimato non depositava controricorso.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è proposto per violazione e falsa applicazione degli artt. 4 e 5 e segg. del DM 55/2014, nonché degli artt. 92 cod. proc. civ. e 2233 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 2, cod. proc. civ. Il ricorrente censura la liquidazione unitaria di euro 600,00 per entrambi i gradi, assumendo che si sarebbero dovuti applicare i valori medi dello scaglione di riferimento.
La Corte ritiene il ricorso fondato solo in parte. La CTR ha giustificato la liquidazione poco sopra i minimi della tariffa forense con motivazione sintetica, ma comprensibile e idonea a integrare il minimo costituzionale, facendo rinvio alla natura della controversia e alla sua semplicità. Applicando i parametri minimi, l’importo liquidato rientra nei valori di riferimento: sotto questo profilo la doglianza non è accolta.
Il ragionamento cambia qualora si computino anche le spese vive effettivamente richieste dal ricorrente. La somma finale riconosciuta dal giudice del gravame risulta leggermente inferiore al minimo inderogabile dovuto. Su tale aspetto la CTR non fornisce alcuna motivazione.
La Corte distingue dunque il piano della motivazione — sufficiente quanto alla scelta di contenere il compenso entro i minimi tabellari — dal piano del risultato economico complessivo, che diviene illegittimo quando l’importo riconosciuto scende sotto la soglia inderogabile. Il difetto di motivazione su questo specifico punto determina l’accoglimento parziale.
Il ricorso è pertanto accolto limitatamente a tale aspetto. La sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese di legittimità.
Nota della Redazione
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