Prescrizione contributi e sentenze sui crediti retributivi dei lavoratori (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 14548 del 30.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’obbligo retributivo e quello contributivo, pur sorgendo entrambi con l’instaurarsi del rapporto di lavoro, restano autonomi e distinti: i contributi sono parametrati alla retribuzione spettante e non a quella concretamente corrisposta. Ne deriva che il termine di prescrizione del credito contributivo e delle somme accessorie decorre dal momento in cui la prestazione retributiva è dovuta nella sua interezza, anche se di fatto non corrisposta. L’accertamento giudiziale dell’inadempimento retributivo, intervenuto esclusivamente tra datore di lavoro e lavoratore, non incide sul decorso della prescrizione dei contributi e dei relativi accessori. Il lavoratore, infatti, non è creditore né debitore dei contributi, sicché la sua azione per differenze retributive e la pronuncia che le accerta sono prive di efficacia interruttiva rispetto all’obbligazione contributiva.

Il Fatto

La società datrice di lavoro propone opposizione avverso un avviso di addebito emesso dall’INPS, avente ad oggetto sanzioni, somme aggiuntive e interessi di mora su contributi dovuti per differenze di retribuzione riconosciute ad alcuni lavoratori con pronuncia giudiziale dichiarativa del diritto a un superiore inquadramento.

La Corte d’appello di Palermo, in riforma parziale della decisione di primo grado, dichiara prescritto il credito dell’Istituto solo in relazione a una posizione lavorativa e per un limitato arco temporale; per il resto conferma il rigetto dell’opposizione, ritenendo che la prescrizione non fosse maturata perché il diritto dell’INPS alla maggiorazione contributiva e alle conseguenti sanzioni poteva essere esercitato solo dalla pubblicazione delle sentenze che avevano accertato il diritto alle differenze retributive. La società ricorre in Cassazione.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art. 3, comma 9, della legge n. 335 del 1995 per errato calcolo del termine di prescrizione, contestando che la Corte territoriale abbia attribuito valenza interruttiva alla pubblicazione delle sentenze rese tra i lavoratori e il datore di lavoro, in un giudizio al quale l’INPS era rimasto estraneo. Il motivo è fondato.

La Corte ribadisce che l’obbligo retributivo e quello contributivo ad esso connesso restano del tutto autonomi: l’obbligo contributivo del datore di lavoro verso l’istituto previdenziale sussiste indipendentemente dal fatto che gli obblighi retributivi siano stati soddisfatti o che il lavoratore abbia rinunciato ai propri diritti. Opera il cosiddetto principio del minimale contributivo, secondo cui i contributi sono parametrati alla retribuzione spettante e non a quella concretamente riconosciuta.

Il sistema di prelievo contributivo fa perno sulla nozione di retribuzione dovuta, il cui fondamento normativo si rinviene nelle disposizioni succedutesi nel tempo, dall’art. 17 della legge n. 218 del 1952 all’art. 12 della legge n. 153 del 1969, come interpretato dalla Corte sin dalla sua originaria formulazione, fino all’art. 7 del d.l. n. 463 del 1983, convertito nella legge n. 638/1983, e all’art. 1 del d.l. n. 338 del 1989, convertito nella legge n. 389/1989.

Da tale premessa consegue che il termine di prescrizione del credito contributivo — e delle somme accessorie funzionalmente connesse al ritardato pagamento — decorre dallo stesso momento in cui la prestazione retributiva è dovuta nella sua interezza, anche se di fatto non corrisposta, secondo il consolidato indirizzo richiamato (Cass., Sez. Un. n. 5076 del 2015; Cass. n. 16262 del 2018; Cass. n. 21371 del 2018).

Gli atti interruttivi della prescrizione devono provenire dal creditore o, al più, dal debitore. Il lavoratore non è né creditore né debitore dei contributi: pertanto alcun rilievo interruttivo, rispetto ai contributi e ai loro accessori, assume l’azione giudiziaria intrapresa dal lavoratore per l’accertamento delle differenze retributive, né la pronuncia che le accerta. La sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Palermo, in diversa composizione, perché valuti nuovamente la prescrizione in conformità ai principi ribaditi; restano assorbite le ulteriori censure.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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