Inammissibilità del ricorso su contratto integrativo e omesso esame del fatto (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 11733 del 05.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’interpretazione dei contratti collettivi integrativi, non approvati nelle forme del d.lgs. n. 165 del 2001 e non negoziati dall’Aran, non è censurabile in cassazione ai sensi dell’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., che si riferisce ai soli contratti collettivi nazionali di lavoro. Per i contratti integrativi l’interpretazione è sindacabile in sede di legittimità esclusivamente per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale o per vizi di motivazione, nei limiti dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ.. Il vizio di omesso esame riguarda un fatto storico, principale o secondario, decisivo e oggetto di discussione, non una questione o un’argomentazione difensiva. Grava sul ricorrente l’onere di allegare e indicare l’atto in cui la questione è stata dedotta in merito, a pena di inammissibilità per novità della censura.
Il Fatto
Il ricorrente, docente aspirante al passaggio di cattedra di ruolo per una classe di concorso di pianoforte presso un liceo musicale, impugnava dinanzi al Tribunale la rettifica della graduatoria definitiva operata dall’Ufficio scolastico regionale. A seguito del reclamo di un’altra candidata, l’Amministrazione aveva conferito il posto a quest’ultima, sul presupposto di un anno di servizio in più, benché il ricorrente lamentasse un punteggio superiore.
Respinta la domanda in primo grado e confermata la decisione dalla Corte d’Appello di Genova, il ricorrente proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi: violazione e falsa applicazione dell’art. 5 del c.c.n.i. sulla mobilità del personale docente e, in subordine, omessa motivazione su un punto decisivo, per non avere il giudice di merito considerato l’inerzia dell’Amministrazione nell’esecuzione di una sentenza del Consiglio di Stato.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denunciava la violazione dell’art. 5, commi 3, 4 e 5, del c.c.n.i. sulla mobilità del personale docente per il triennio 2019/2022. La Corte lo ha dichiarato inammissibile rilevando che si tratta di un contratto integrativo non approvato nelle forme del d.lgs. n. 165 del 2001 e non negoziato dall’Aran.
La disposizione dell’art. 360, n. 3, cod. proc. civ. si riferisce ai soli contratti collettivi nazionali di lavoro. I contratti integrativi, pur parametrati al territorio nazionale in ragione dell’amministrazione interessata, hanno dimensione decentrata rispetto al comparto e non godono del regime di pubblicità previsto dall’art. 47, comma 8, del d.lgs. n. 165 del 2001. Ne deriva che la loro interpretazione è censurabile solo per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale o per vizi di motivazione. La Corte richiama sul punto una consolidata serie di precedenti, tra cui Cass. n. 5565/2004, Cass. n. 16705/2018 e Cass. n. 7568/2020.
Il secondo motivo, proposto in subordine, lamentava l’omesso esame della questione relativa all’inerzia dell’Amministrazione nell’esecuzione di una sentenza del Consiglio di Stato. La Corte lo ha dichiarato inammissibile per plurime concorrenti ragioni. La questione non risultava trattata nella sentenza impugnata e il ricorrente non aveva assolto l’onere di allegare l’avvenuta deduzione in merito, indicando l’atto processuale relativo, secondo il principio di autosufficienza del ricorso (Cass. n. 32804 del 2019).
La Corte ha poi ribadito che il vizio di cui all’art. 360, n. 5, cod. proc. civ. concerne l’omesso esame di un fatto storico, decisivo e oggetto di discussione, e non una questione o un punto (Cass., Sez. Un., n. 8053 del 2014; Cass., Sez. Un., n. 5745 del 2015). Non costituiscono fatto le argomentazioni difensive. Nel caso di specie il fatto relativo alla legittimità della rettifica era stato esaminato dal giudice di merito, e le censure attenevano a valutazioni istruttorie.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese di legittimità e con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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