Piattaforme petrolifere oltre le 12 miglia non soggette a ICI e IMU (Cass. civ. Sez. V n. 14549 del 30.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Agli impianti fissi o galleggianti situati sulla piattaforma continentale, come definita dall’art. 76 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 (Convenzione di Montego Bay), non si applica l’imposta comunale sugli immobili. La piattaforma continentale, e del pari la zona economica esclusiva di cui all’art. 55 della medesima Convenzione, non è territorio dello Stato: i diritti sovrani e la giurisdizione esclusiva attribuiti allo Stato costiero dagli artt. 77 e 60, comma 2 della Convenzione sono esercitabili solo in via funzionale, allo scopo di esplorare e sfruttare le risorse naturali. Il presupposto impositivo comunale, incentrato sull’ubicazione del bene nel territorio dello Stato, resta dunque escluso.

Il Fatto

Il Comune e la società concessionaria della riscossione impugnano la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche, che aveva annullato gli avvisi di accertamento emessi nei confronti della società petrolifera per ICI (anni 2010 e 2011) e IMU (anni 2012-2015) su piattaforme collocate oltre le 12 miglia marine.

Il giudice di secondo grado aveva escluso la vincolatività delle sentenze della Cassazione nn. 13794 del 2005 e nn. 3168, 19509, 19510 del 2016, ritenendo che le piattaforme continentali non ricadano nel territorio dello Stato e che manchi ogni correlazione tra tributo e servizi comunali. Entrambi i ricorrenti propongono ricorso per cassazione, deducendo quattro motivi ciascuno.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dal quesito centrale: se la piattaforma continentale possa qualificarsi territorio dello Stato. La risposta condiziona l’applicabilità del presupposto impositivo previsto dall’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 504 del 1992 (ICI) e dall’art. 8 del d.lgs. n. 23 del 2011 (IMU), rimasto invariato anche dopo la legge n. 160 del 2019.

Dall’esame degli artt. 76, 77, 78 e 79 della Convenzione di Montego Bay emerge che i diritti dello Stato costiero sulla piattaforma sono “sovrani” ma funzionalmente limitati all’esplorazione e allo sfruttamento delle risorse. Fuori dal mare territoriale non si estende la piena sovranità: l’art. 111 sulla disciplina dell’inseguimento conferma che solo nel mare territoriale la sovranità è illimitata.

La Corte respinge la tesi dei ricorrenti secondo cui la giurisdizione esclusiva in materia fiscale di cui all’art. 60, comma 2, estesa dall’art. 80, comporterebbe la territorialità della piattaforma. Il ragionamento è circolare: se lo spazio fosse territorio dello Stato, la previsione espressa della giurisdizione sarebbe superflua. La giurisdizione esclusiva va quindi circoscritta ai soli poteri funzionalmente esercitati per l’indisturbato sfruttamento delle risorse.

Confermano questa lettura la sentenza della CGUE del 29 marzo 2007, causa C-111/05 (Aktiebolaget NN), sulla non assoggettabilità ad IVA della posa di cavi sottomarini, e la sentenza della CGUE del 17 gennaio 2012, causa C-347/2010 (Salemink), che pure riconduce il rapporto di lavoro sulla piattaforma alla sovranità “funzionale e limitata” dello Stato membro. Ne deriva che l’imposizione locale sugli immobili non può essere giustificata su beni collocati fuori dal territorio statale.

Il rigetto di entrambi i ricorsi assorbe i motivi sulla natura immobiliare delle piattaforme, sul principio di correlazione e sull’introduzione dell’IMPi ad opera dell’art. 38 del d.l. n. 124 del 2019. Quanto all’art. 107 TFUE, la Corte esclude la configurabilità dell’aiuto di Stato: lo Stato non può concedere un’esenzione là dove difetta del potere impositivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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