Discriminazione collettiva per nazionalità e legittimazione delle associazioni (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 12971 del 14.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le associazioni e gli enti previsti dall’art. 5 del d.lgs. n. 215 del 2003, iscritti all’elenco ministeriale, sono legittimati ad agire a tutela collettiva anche contro le discriminazioni fondate sulla nazionalità, comprese quelle estranee al rapporto di lavoro. Il combinato disposto degli artt. 2 e 4 del d.lgs. n. 215 del 2003 e dell’art. 43 del d.lgs. n. 286 del 1998 delinea una nozione sostanziale di discriminazione, diretta o indiretta, individuale o collettiva, che include il fattore nazionale in ogni settore della vita pubblica. L’art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 215 del 2003, nel delimitare l’ambito della tutela sostanziale riservata allo Stato, non incide sulle regole processuali. Le circolari amministrative non possono modificare o derogare le condizioni poste dalla fonte primaria per il riconoscimento di una provvidenza, né introdurre requisiti legati alla nazionalità che integrino una disparità di trattamento priva di giustificazione.

Il Fatto

L’INPS ricorre per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte d’appello di Milano, confermando l’ordinanza del Tribunale, aveva accertato il carattere discriminatorio della condotta dell’Istituto nell’erogazione del premio alla nascita previsto dall’art. 1, comma 353, della legge n. 232 del 2016.

Le associazioni controricorrenti avevano agito in giudizio deducendo che le circolari dell’Istituto avevano circoscritto la platea delle beneficiarie ai titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. Il ricorso articola due motivi: il difetto di legittimazione delle associazioni per le discriminazioni extralavorative da nazionalità e l’erronea qualificazione come discriminatoria della condotta dell’ente.

La Motivazione della Corte

La Corte respinge in via preliminare l’eccezione di sopravvenuta carenza d’interesse. L’abrogazione della disciplina del premio, per effetto dell’art. 10, comma 1, del d.lgs. n. 230 del 2021, non priva l’Istituto dell’interesse a un accertamento sulla legittimazione degli enti e sulla natura della condotta.

Sul primo motivo, la Corte conferma l’orientamento già espresso e ribadito, secondo cui nelle discriminazioni collettive per nazionalità la legittimazione spetta alle associazioni individuate dall’art. 5 del d.lgs. n. 215 del 2003. La nozione sostanziale di discriminazione è definita dall’art. 43 del d.lgs. n. 286 del 1998, che annovera la nazionalità tra i fattori vietati in ogni campo della vita sociale; l’art. 44, comma 10, si limita a offrire tutela nell’ipotesi di discriminazione datoriale e non delimita la nozione.

Il Collegio esclude che l’art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 215 del 2003 ostacoli la legittimazione: la disposizione riserva allo Stato la regolazione sostanziale del trattamento dello straniero, ma non interferisce con le regole processuali. Sarebbe irragionevole riconoscere la legittimazione per razza o etnia e negarla per il fattore nazionale, che qualifica gli stessi enti in base alle attività a favore degli immigrati.

La Corte richiama la giurisprudenza europea sulla rilevanza della discriminazione collettiva, precisando che essa prescinde da un denunciante identificabile e richiede la sola potenzialità lesiva della condotta. Viene valorizzato il principio di effettività e quello di equivalenza delle tutele, con la conseguenza che la tesi dell’Istituto susciterebbe dubbi di legittimità costituzionale e di conformità alla CEDU.

Sul secondo motivo, la Corte ribadisce che nessun requisito soggettivo diverso dall’essere gestante, genitrice o adottante è previsto dalla legge. Le circolari dell’INPS sono atti interni che non possono derogare alla fonte primaria: le limitazioni introdotte riservano un trattamento deteriore agli stranieri e integrano una discriminazione oggettiva, rilevante a prescindere dall’elemento soggettivo dell’autore. Il diniego non promana da attività vincolata e non trova fondamento nella legge. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e obbligo di ulteriore contributo unificato.

Nota della Redazione

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