Illecito deontologico di inadempimento è permanente fino alla decisione di primo grado (Cass. civ. Sez. Un. n. 14701 del 31.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’illecito disciplinare previsto dall’art. 64 del codice deontologico forense, relativo all’inadempimento delle obbligazioni contratte dall’avvocato nei confronti dei terzi, ha natura permanente: la condotta costitutiva non è un fatto istantaneo, ma una situazione giuridica che si protrae nel tempo, tale da compromettere la dignità della professione e l’affidamento dei terzi. Occorre pertanto individuare un limite alternativo alla permanenza, per evitare una imprescrittibilità non prevista dalla legge: tale limite coincide con la decisione disciplinare di primo grado, dalla quale decorre il termine massimo di prescrizione di cui all’art. 56, comma 3, della legge n. 247/2012. La natura permanente o istantanea dell’illecito è questione che il C.N.F. decide in autonomia rispetto a quanto ritenuto dal C.D.D., senza che ciò integri violazione del diritto di difesa.
Il Fatto
Un avvocato veniva sanzionato dal Consiglio Distrettuale di Disciplina con la sospensione dall’esercizio della professione forense per due mesi, per non avere rifuso a un terzo le spese processuali poste a suo carico da due sentenze di condanna e per essere stato attinto da pignoramento presso terzi, con violazione degli artt. 64, comma 2, e 9, comma 2, del codice deontologico. L’incolpato impugnava la decisione davanti al Consiglio Nazionale Forense.
Il C.N.F., con sentenza resa pubblica il 28 marzo 2025, rigettava il ricorso. Riteneva l’addebito non prescritto, qualificando l’illecito come permanente e individuando la cessazione della permanenza nella notificazione della decisione di primo grado; escludeva inoltre la violazione del diritto di difesa, ravvisando nel capo di incolpazione definitivo una mera enunciazione più chiara degli stessi fatti. L’avvocato ricorreva allora per cassazione, deducendo tre motivi.
La Motivazione della Corte
Le Sezioni Unite esaminano anzitutto il secondo motivo, per priorità logica, e lo dichiarano manifestamente infondato. La natura permanente o istantanea dell’illecito contestato è questione che spetta al C.N.F. valutare in autonomia rispetto a quanto ritenuto dal C.D.D. Il procedimento davanti al Consiglio distrettuale ha natura amministrativa, sia pure a carattere giustiziale, e si conclude con un provvedimento amministrativo; l’impugnazione davanti al C.N.F. assume invece natura e funzione propriamente giurisdizionali, con pieno potere di conoscere ogni aspetto della vicenda, compreso l’accertamento sulla prescrizione, rilevabile anche d’ufficio.
Nella specie, è lo stesso ricorrente ad avere chiesto al C.N.F. la declaratoria di prescrizione degli addebiti. Non è dunque ravvisabile alcuna lesione del diritto di difesa ex art. 24 Cost., né un difetto di correlazione tra contestazione e decisione: il capo di incolpazione definitivo costituiva una più chiara e precisa enunciazione degli stessi fatti già descritti nell’esposto e nel capo originario, mentre l’incolpato aveva potuto svolgere tutte le difese del caso.
Il primo motivo, relativo alla prescrizione, è dichiarato infondato. Le Sezioni Unite richiamano la propria giurisprudenza secondo cui l’illecito di cui all’art. 64 del codice deontologico — riproduttivo dell’art. 59 del codice abrogato — è permanente, perché la condotta costitutiva consiste in una situazione giuridica che si protrae nel tempo: appunto l’inadempimento che, per modalità e gravità, compromette la dignità della professione e l’affidamento dei terzi. Poiché un illecito permanente non può essere di fatto imprescrittibile, la Corte individua un limite alternativo, in analogia alla giurisprudenza penale di legittimità, nella decisione disciplinare di primo grado: da essa decorre il termine massimo dell’art. 56, comma 3, della legge n. 247/2012. Il C.N.F. ha fatto corretta applicazione di tale principio, accertando la persistenza dell’inadempimento e l’esito negativo delle procedure esecutive.
Il terzo motivo è manifestamente infondato. Non ha pregio l’argomento secondo cui la permanenza sarebbe esclusa perché il debito è ancora sub judice: nella specie si tratta di debito nascente da un provvedimento giudiziale provvisoriamente esecutivo, per di più confermato in sede di legittimità. Il ricorso è quindi rigettato, con assorbimento della richiesta di sospensione dell’esecuzione, e la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Nota della Redazione
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