Protezione internazionale: domanda via PEC e divieto di espulsione (Cass. civ. Sez. I n. 9786 del 14.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di protezione internazionale, il cittadino extracomunitario giunto in condizioni di clandestinità sul territorio nazionale ha diritto di presentare istanza di protezione e di rimanere nello Stato fino alla definizione della relativa procedura. La volontà di chiedere protezione può essere manifestata anche a mezzo PEC, senza che sia necessaria la formalizzazione della domanda: l’Amministrazione ha il dovere di riceverla e di astenersi da ogni misura di espulsione che impedisca il corso della richiesta innanzi alle Commissioni. In sede di legittimità è ammissibile la riunione di procedimenti relativi alla stessa causa pendenti davanti allo stesso giudice ai sensi dell’art. 273 cod. proc. civ., anche quando siano state pronunciate decisioni di merito distinte e non definitive. Ove non sia disposta la riunione e il procedimento iscritto per secondo prosegua fino alla sentenza, l’attività processuale e la sentenza emanata sono nulle.
Il Fatto
Il ricorrente, proveniente dall’Egitto, ha impugnato dinanzi al Giudice di pace di Monza il decreto di espulsione emesso dal Prefetto, con il quale era stato disposto l’accompagnamento alla frontiera a mezzo della Forza Pubblica ai sensi dell’art. 13, comma 2, lett. b), del d.lgs. n. 286/1998. Il giudice ha respinto l’opposizione, rilevando che agli atti risultava depositata solo la richiesta di appuntamento per asilo politico e non una domanda formalizzata, non equiparabile alla presentazione della domanda di protezione.
Avverso lo stesso decreto era stato incardinato un secondo giudizio di opposizione, deciso separatamente dal medesimo Giudice di pace con sentenza che aveva invece accolto l’opposizione. L’Amministrazione ha proposto ricorso per cassazione avverso entrambe le decisioni, che sono pervenute alla Corte con due distinti ricorsi, poi riuniti.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto la questione preliminare della riunione dei procedimenti, rilevando che i due giudizi, sorti separatamente sin dal primo grado, presentano identità di petitum e causa petendi, concernendo l’opposizione proposta dalla stessa parte avverso il medesimo decreto di espulsione. Essi hanno condotto a due pronunce con statuizioni opposte.
Richiamando un principio già affermato, il Collegio osserva che è ammissibile anche nel giudizio di cassazione la riunione di procedimenti relativi alla stessa causa pendenti davanti allo stesso giudice ai sensi dell’art. 273 cod. proc. civ., atteso il carattere generale della norma processuale, volta a evitare il pericolo di contraddittorietà e di duplicità di giudicati (Cass. n. 12252/2007). Qualora non venga disposta la riunione e il procedimento iscritto per secondo prosegua fino alla sentenza, sono nulle l’attività processuale compiuta e la sentenza emanata (Cass. n. 15123/2007; Cass. n. 12161/2007; Cass. n. 21349/2004; Cass. n. 19775/2003).
Nel caso concreto, il primo procedimento venne iscritto per primo e il secondo per secondo, entrambe le cause promosse dal medesimo ricorrente, senza costituzione dell’Amministrazione in fase di merito, e i procedimenti furono decisi nel merito con decisioni foriere di potenziale conflitto di giudicati. Ne consegue che l’attività processuale e la sentenza emessa nel secondo procedimento è affetta da nullità.
Il ricorso concernente il secondo procedimento va quindi accolto nel senso della declaratoria di nullità, con cassazione senza rinvio ex art. 382 cod. proc. civ., perché il processo non poteva essere autonomamente proseguito, essendo già pendente con il precedente diverso numero di registro generale davanti al Giudice di pace, al quale viene riunito in sede di legittimità.
Passando all’esame dell’altro ricorso, la Corte accoglie il motivo che denuncia la violazione dell’art. 2, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 142/2015 e dell’art. 2, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 25/2008. La norma definisce richiedente protezione internazionale lo straniero che ha presentato domanda ovvero ha manifestato la volontà di chiedere tale protezione. Il Giudice di pace ha errato nel ritenere necessaria l’intervenuta formalizzazione della domanda, mentre avrebbe dovuto valutare se in concreto sussistesse il diritto di presentare istanza e di rimanere nello Stato fino alla definizione della procedura (Cass. n. 9597/2024; Cass. n. 21910/2020).
Nota della Redazione
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