Impugnabilità del sollecito Tarsu e giudicato su annualità diverse (Cass. civ. Sez. V n. 14784 del 02.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il sollecito di pagamento della Tarsu è impugnabile soltanto per vizi propri o per vizi di notifica dell’atto presupposto, non potendo il contribuente accedere all’esame della debenza del tributo in assenza di una contestazione di tale natura. Il giudicato esterno formatosi tra le stesse parti, per il medesimo tributo ma su annualità diverse, non è invocabile quando il relativo giudizio non ha coinvolto l’ente impositore. Il motivo di ricorso per cassazione che non confuti specificamente la ratio decidendi della pronuncia impugnata è inammissibile per difetto di specificità, risolvendosi nella proposizione di un non motivo.
Il Fatto
Una contribuente riceveva dalla società concessionaria del servizio di gestione dei tributi locali un sollecito di pagamento per la somma di 78.561,88 € a titolo di Tarsu per l’anno di imposta 2012. La Commissione tributaria provinciale accoglieva l’originario ricorso; la Commissione tributaria regionale, in riforma, rigettava l’appello della contribuente.
Il giudice regionale osservava che il sollecito non era stato contestato per vizi propri, né era stata dedotta alcuna invalidità della notifica dell’atto presupposto; in tal modo esso non costituiva il primo atto utile a consentire l’esame della debenza del tributo. Nemmeno poteva esaminarsi il dedotto giudicato esterno su altre annualità, non essendo stato coinvolto nel contraddittorio l’ente impositore. La contribuente proponeva ricorso per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo la ricorrente deduceva la violazione degli artt. 19 e 62 d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che il sollecito, in quanto atto prodromico all’esecuzione forzata, fosse impugnabile tout court.
La Corte dichiara il motivo inammissibile per difetto di specificità. La ricorrente non aveva colto né aggredito le complessive ragioni della decisione, fondate sull’assenza di contestazioni relative a vizi propri del sollecito, della sua notifica o dell’atto presupposto. Il ricorso si era limitato a rivendicare la generale impugnabilità dell’atto, senza confutare la ratio decidendi e senza chiarire per quale diverso motivo il sollecito fosse stato impugnato.
La Corte ribadisce il principio secondo cui l’esercizio del diritto di impugnazione è idoneo solo se i motivi si traducono in una critica della decisione, con esplicita indicazione delle ragioni dell’errore. Il motivo che non rispetti tale requisito è nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo e, nel ricorso per cassazione, è sanzionato con l’inammissibilità ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c.
Il secondo motivo, relativo alla violazione del giudicato esterno formatosi su precedenti annualità, è rigettato nel merito. La Corte richiama le proprie ordinanze n. 11679/2019 e n. 29281/2020, con le quali aveva già chiarito che le affermazioni della sentenza n. 340 del 24 giugno 2008 della Commissione tributaria provinciale di Napoli non costituiscono giudicato sul difetto di legittimazione passiva. Il giudizio sul difetto di legittimazione è difesa infondata, poiché l’imposizione riguarda i rifiuti provenienti dalla più vasta area cimiteriale, riferibile all’ente e non ai singoli.
Il ricorso è pertanto respinto. La Corte dà atto dei presupposti di cui all’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 per il versamento di una somma pari al contributo unificato.
Nota della Redazione
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