La detraibilità dell’IVA va esclusa per i costi afferenti a operazioni esenti anche in liquidazione (Cass. civ. Sez. 5 n. 171 del 03.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il presupposto oggettivo dell’imposta sul valore aggiunto è indifferente alla fase della vita della società, essendo ricollegato dall’art. 1 d.P.R. n. 633/1972 alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nell’esercizio di impresa. Ne deriva che il regime di indetraibilità di cui all’art. 19, comma 2, d.P.R. n. 633/1972 opera anche per i costi sostenuti durante la liquidazione, quando questi siano afferenti a operazioni esenti poste in essere dalla società. La verifica dell’inerenza, implicando un rapporto di strumentalità tra l’operazione a monte e quella a valle, costituisce una valutazione di fatto, insindacabile nel giudizio di legittimità.
Il Fatto
La società ricorrente, cessionaria del credito IVA della società cedente posta in liquidazione, aveva richiesto il rimborso dell’imposta assolta su fatture relative ad assistenza legale in contenziosi civilistici e fiscali, sostenute durante la fase di liquidazione. La Commissione Tributaria Provinciale di Roma aveva accolto il ricorso, ritenendo la detraibilità dell’imposta secondo le regole ordinarie, prescindendo dal regime di esenzione dell’attività precedentemente svolta. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, accogliendo l’appello dell’Agenzia delle Entrate, aveva invece escluso il rimborso, qualificando i costi come afferenti all’attività esente della società cedente.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, muovendo dalla premessa che il presupposto oggettivo dell’IVA non muta in ragione dello stato di liquidazione della società. L’art. 1 d.P.R. n. 633/1972 collega l’imponibilità alle operazioni effettuate nell’esercizio d’impresa, senza distinzioni legate alla fase della vita societaria. Il legislatore, all’art. 10 d.P.R. n. 633/1972, individua le operazioni esenti e l’art. 19, comma 2, del medesimo decreto stabilisce la indetraibilità dell’imposta relativa all’acquisto di beni e servizi afferenti a tali operazioni.
Con riferimento al primo motivo, la Corte ha ritenuto infondata la denuncia di nullità per omessa motivazione, richiamando il proprio costante orientamento secondo cui è sindacabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante. Il vizio deve attenere all’esistenza della motivazione in sé e si esaurisce nelle ipotesi della mancanza assoluta, della motivazione apparente, del contrasto irriducibile o della motivazione perplessa, esclusa ogni rilevanza del mero difetto di sufficienza. Nel caso di specie, l’iter argomentativo della sentenza impugnata risultava completo e coerente.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha evidenziato che la verifica dell’afferenza dei costi costituisce l’esito di una valutazione di fatto, come tale insindacabile nel giudizio di legittimità. La CGT2 aveva correttamente accertato che le fatture per prestazioni professionali erano direttamente riconducibili all’attività esente della società cedente. Le argomentazioni della ricorrente non sono idonee a scalfire tale accertamento, che si sottrae al sindacato di legittimità.
La Corte ha infine precisato che non rileva il momento di registrazione delle fatture, essendo indifferente che la società fosse o meno in liquidazione. La circostanza determinante è costituita dall’afferenza delle operazioni a monte a operazioni esenti, che esclude la detraibilità dell’IVA. Sulla base di tali argomentazioni, il ricorso è stato rigettato con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite.
Nota della Redazione
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