Cessazione della materia del contendere e inammissibilità del ricorso tributario (Cass. civ. Sez. V n. 14783 del 02.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta cessazione della materia del contendere, riconosciuta e ammessa dalle parti, elide l’interesse alla pronuncia e determina l’inammissibilità dei ricorsi. La declaratoria di inammissibilità per cessazione della materia del contendere non integra alcuno dei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione cui l’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 ricollega il raddoppio del contributo unificato. La natura eccezionale, perché latu sensu sanzionatoria, di tale misura impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici espressamente previsti.
Il Fatto
Oggetto della controversia era l’avviso di pagamento con cui il Comune chiedeva alla contribuente il versamento di una somma a titolo di TARI per l’anno d’imposta 2014. La Commissione tributaria regionale della Puglia respingeva l’appello proposto dal Comune avverso la pronuncia di primo grado.
Il Comune proponeva quindi ricorso per cassazione, articolando cinque motivi, mentre la società resisteva con ricorso incidentale. Nelle more del giudizio le parti definivano la vicenda mediante una procedura di accertamento con adesione, con rettifica in autotutela dell’importo dovuto e integrale versamento di quanto richiesto nell’avviso rettificato.
Con atto congiunto depositato in data 3 ottobre 2024, entrambe le parti rappresentavano di non avere più nulla a pretendere e chiedevano dichiararsi l’estinzione del giudizio per sopravvenuto difetto di interesse, con integrale compensazione delle spese processuali.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva che, alla luce delle deduzioni congiunte, i reciproci ricorsi devono essere dichiarati inammissibili in ragione della sopravvenuta cessazione della materia del contendere, che elide l’interesse alla pronuncia sul ricorso. La circostanza è riconosciuta e ammessa dalle stesse parti, che hanno sottoscritto il verbale di adesione e hanno dato atto dell’integrale definizione del rapporto tributario per l’annualità in contestazione.
La Corte richiama, a sostegno di tale soluzione, il precedente delle Sezioni Unite n. 19976 del 18 luglio 2024, che ha affrontato il rapporto tra cessazione della materia del contendere e inammissibilità dell’impugnazione. Il principio è che il venir meno dell’interesse alla decisione preclude ogni valutazione nel merito e impone la declaratoria di inammissibilità.
Quanto alle conseguenze economiche, il Collegio esclude l’applicazione del raddoppio del contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002. La Corte osserva che tale misura ha natura eccezionale, perché latu sensu sanzionatoria, e che ciò impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione.
Sul punto sono richiamati i precedenti Cass. n. 23175 del 12 novembre 2015, Cass. n. 10140 del 28 maggio 2020 e Cass. n. 19071 del 18 luglio 2018, oltre alla Cass. Sez. T. n. 2921 del 31 gennaio 2024 e alle già citate Sezioni Unite n. 19976 del 2024. In applicazione di tale indirizzo, non ricorrono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato.
Il dispositivo dichiara pertanto la sopravvenuta inammissibilità del ricorso e compensa tra le parti le spese di giudizio, in coerenza con l’accordo raggiunto dalle parti stesse.
Nota della Redazione
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