Premio di salvataggio e accordo aziendale: censura sul disdetto inammissibile (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 14886 del 03.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di premio di salvataggio, la parte che contesti in sede di legittimità l’interpretazione dell’accordo collettivo data dal giudice di merito deve riportare il testo integrale della clausola invocata: in difetto, la censura è inammissibile per difetto di specificità. Quando la sentenza impugnata si fondi su due autonome e distinte rationes decidendi, ciascuna giuridicamente sufficiente, l’inammissibilità del motivo che attacca una sola di esse rende irrilevanti i motivi riferiti all’altra. La parte che deduca il vizio di omesso esame di un fatto decisivo ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. è onerata di allegare non solo l’omissione, ma la sua attitudine a determinare con certezza una decisione diversa.

Il Fatto

La Corte d’appello di Genova accoglieva parzialmente il gravame proposto da una società di rimorchiatori, riducendo la somma già riconosciuta dal tribunale a titolo di premio di salvataggio a favore di un comandante. Il giudice di merito, accertata la sussistenza del diritto, espungeva dal computo alcune voci relative al parametro stipendiale e alle spese del personale necessarie al riconoscimento del premio alla società armatrice.

La decisione si fondava su due argomenti autonomi: l’applicazione dell’art. 496 cod. nav., non avendo l’armatore provato che la nave fosse armata ed equipaggiata allo scopo di prestare soccorso, e l’esistenza di un accordo collettivo aziendale del 1999, migliorativo del dato legislativo. La società proponeva ricorso per cassazione in punto di spettanza del premio; il comandante resisteva con controricorso.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo la ricorrente deduceva la violazione dell’art. 2697 cod. civ., dell’art. 115 cod. proc. civ. e dell’art. 496 cod. nav., lamentando che la qualità della nave sarebbe stata data per scontata nonostante capitoli di prova non ammessi, e contestava l’applicabilità dell’accordo aziendale, asseritamente disdettato da quello del 2005.

La Corte rileva che il giudice di appello aveva fondato la spettanza del premio su due rationes decidendi distinte: la prima basata sull’art. 496 cod. nav., la seconda sull’accordo aziendale del 1999, ritenuto non disdettato dal successivo accordo del 2005, perché quest’ultimo non aveva dettato alcuna previsione sull’istituto economico in questione.

Quanto alla censura sull’accordo, il motivo non coglie nel segno: la ricorrente si limita ad affermare il disdetto senza riportare il testo della clausola, richiamando per relationem gli allegati al fascicolo d’ufficio. La Corte ribadisce che, in tema di sindacato sull’interpretazione dei contratti, la parte che ha proposto una delle opzioni ermeneutiche possibili non può contestare in sede di legittimità la scelta alternativa operata dal giudice del merito (Cass. n. 19214 del 2024). Il profilo è pertanto inammissibile.

L’inammissibilità di tale censura e la validità della statuizione assunta dal giudice di merito rendono assorbiti gli altri profili riferiti all’altra ratio. Il giudice di merito che, dopo aver aderito a una prima ratio, ne accolga una seconda non si spoglia della potestas iudicandi; la sentenza risulta sorretta da due autonome motivazioni, ciascuna sufficiente, sicché l’inammissibilità del motivo attinente a una di esse rende irrilevante l’esame dei motivi riferiti all’altra (Cass. n. 15399 del 2018; Cass. n. 5102 del 2024).

Con l’ultimo motivo si deduceva l’omesso esame di un fatto decisivo, consistito nell’errato utilizzo dei parametri retributivi. La Corte ricorda che il fatto decisivo è quello la cui differente considerazione sia idonea a comportare con certezza una decisione diversa (Cass. n. 18368 del 2013; Cass. n. 17761 del 2016) e che il vizio implica un nesso di causalità tra fatto omesso e diverso esito (Cass. n. 23238 del 2017). Nel caso concreto, la mancata allegazione specifica dei parametri errati e di quelli corretti non soddisfa il requisito di specificità e non consente di valutare l’incidenza dell’omissione: il motivo è inammissibile. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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