Mansioni superiori nel pubblico impiego contrattualizzato: distinzione tra diritto all’inquadramento e differenze retributive (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 13225 del 07.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel pubblico impiego contrattualizzato, lo svolgimento di mansioni superiori non comporta l’acquisizione del diritto a un superiore inquadramento formale. Il diritto all’inquadramento e il diritto alle differenze retributive per lo svolgimento di fatto di mansioni superiori sono diritti diversi, sicché il giudicato formatosi sull’uno non interferisce con l’altro. Il giudicato esterno copre l’accertamento compiuto su questioni di fatto e di diritto che costituiscono la premessa logica indispensabile della statuizione, precludendone il riesame in un successivo giudizio tra le stesse parti, anche se avente finalità e petitum diversi.
Il Fatto
Un dipendente dell’Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana, inquadrato in Area A, posizione A2, proponeva insinuazione al passivo della liquidazione coatta amministrativa dell’ente, sostenendo di aver sempre svolto mansioni di autista soccorritore, riconducibili all’Area B, posizione B1, con diritto alle relative differenze retributive. Respinta la domanda, proponeva opposizione allo stato passivo ai sensi degli artt. 99 e 209, secondo comma, legge fall.
Il Tribunale di Roma respingeva l’opposizione, ritenendo la domanda coperta da giudicato alla luce di due sentenze della Corte d’appello di Milano che avevano riconosciuto il diritto alla stabilizzazione con inquadramento in Area A, posizione A2, e il diritto al compenso incentivante. Nel merito, il Tribunale escludeva comunque la prova dello svolgimento prevalente e con assunzione di responsabilità delle mansioni superiori. Avverso tale decreto, il lavoratore proponeva ricorso per cassazione con cinque motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha accolto i primi due motivi di ricorso. Con il primo, ha ritenuto errato il richiamo al giudicato implicito formatosi nel giudizio di stabilizzazione: il precedente contenzioso aveva ad oggetto il diritto all’inquadramento formale, mentre la presente controversia riguarda le differenze retributive per le mansioni superiori svolte di fatto. Richiamando Cass. n. 205/2023, la Corte ha precisato che nell’ambito del d.lgs. n. 165/2001 lo svolgimento di mansioni superiori non può comportare l’acquisizione del diritto a un superiore inquadramento, ai sensi dell’art. 52, comma 1, ultimo periodo, d.lgs. n. 165/2001. I due diritti sono quindi diversi e il richiamo al dedotto e deducibile è fuori luogo, riguardando le allegazioni a supporto di una medesima pretesa e non un diverso diritto.
Con il secondo motivo, la Corte ha accolto la censura relativa al mancato riconoscimento del giudicato esterno formatosi sulla sentenza della Corte d’appello di Milano n. 1314/2017. Tale pronuncia aveva infatti affermato il diritto del lavoratore al compenso incentivante sul presupposto che questi avesse svolto le stesse mansioni dei colleghi autisti soccorritori inquadrati nell’Area B1, posizione B1.
A tal fine, la Corte ha richiamato il principio per cui, quando in due giudizi tra le stesse parti sono fatti valere crediti fondati sul medesimo rapporto giuridico e uno è stato definito con sentenza passata in giudicato, l’accertamento compiuto su un punto fondamentale comune costituisce la premessa logica indispensabile della statuizione e ne preclude il riesame, anche se il giudizio successivo ha finalità diverse. Ha citato, in tal senso, Cass. n. 7834/2024 e i precedenti ivi richiamati.
I motivi terzo, quarto e quinto, concernenti la violazione dei principi di non contestazione, l’interpretazione delle declaratorie contrattuali e l’onere di allegazione, sono stati dichiarati assorbiti dall’accoglimento delle prime due censure. In particolare, la Corte ha rilevato che le doglianze relative al mancato riconoscimento delle mansioni dell’Area B restano assorbite dal giudicato esterno formatosi sulla sentenza della Corte d’appello di Milano n. 1314/2017. Il decreto impugnato è stato conseguentemente cassato con rinvio al Tribunale di Roma in diversa composizione, cui è demandata anche la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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