Inammissibili i motivi di ricorso mescolati e la domanda nuova in Cassazione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 14887 del 03.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel ricorso per cassazione i motivi che prospettano una pluralità di questioni, preceduti unitariamente dalla elencazione delle norme asseritamente violate, sono inammissibili, perché costituiscono negazione della regola della chiarezza e richiedono alla Corte un intervento di enucleazione delle singole censure. Il vizio di omessa pronuncia non è deducibile senza allegare nel motivo il tenore esatto della domanda o del motivo asseritamente pretermesso, non bastando il richiamo delle disposizioni violate. La censura sulla ripartizione dell’onere della prova è inammissibile se non indica rispetto a quali circostanze la violazione sarebbe stata compiuta. La rivalutazione delle risultanze probatorie e il giudizio di attendibilità dei testi sono riservati al giudice del merito. È infine inammissibile, per novità, la domanda fondata su una disciplina mai invocata nei precedenti gradi di giudizio.

Il Fatto

Il ricorrente aveva convenuto in giudizio la società datrice domandando il riconoscimento della natura subordinata del rapporto intercorso, avendo svolto attività di produzione di pezzi grezzi presso macchine intestatrici e torni a controllo numerico. Il tribunale aveva rigettato la domanda e la Corte d’appello aveva confermato la decisione, escludendo la subordinazione sulla base delle testimonianze e rilevando che le schede orario prodotte non contenevano il nominativo del ricorrente e che il cartellino marcatempo non era provato nel suo effettivo utilizzo.

Avverso la sentenza di appello il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione articolato in sette motivi, resistito dalla società con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denunciava la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per omessa pronuncia sul primo motivo di appello, relativo all’errata applicazione dell’art. 1655 cod. civ. e dell’art. 2697 cod. civ. La Corte lo ha dichiarato inammissibile: il ricorrente non ha allegato nel motivo il tenore esatto di quanto in origine richiesto, limitandosi a evocare le disposizioni violate senza indicarne le ragioni, né rimandando utilmente al contenuto del ricorso di appello.

Il secondo motivo, sulla ripartizione dell’onere della prova, è stato parimenti dichiarato inammissibile per mancata indicazione delle circostanze rispetto alle quali la violazione sarebbe stata compiuta, con censura generica sull’assenza di motivazione in ordine al sistema delle presunzioni.

Il terzo motivo, incentrato sul cartellino orario come elemento dirimente della subordinazione, è stato respinto rilevando la coesistenza di più profili di doglianza in un’unica censura, con conseguente confusione e difetto di intellegibilità. La Corte ha richiamato il principio per cui i motivi che cumulano una pluralità di questioni sono inammissibili (Cass. n. 18021/2016). Nel merito ha poi osservato che i testi hanno escluso l’attribuzione del cartellino al ricorrente e che l’elemento non ha carattere di risolutività rispetto alla domanda.

Il quarto e il quinto motivo investivano la valutazione delle fatture e dell’attendibilità dei testi. La Corte li ha dichiarati inammissibili perché sollecitano una rivalutazione del materiale probatorio non consentita in sede di legittimità: la scelta tra le risultanze e il giudizio sull’attendibilità dei testimoni involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito (Cass. n. 19011/2017; Cass. n. 16056/2016).

Il sesto motivo riproponeva ragioni di merito sulla presenza in azienda per otto ore al giorno, già esaminate attraverso i testi. Il settimo motivo deduceva la violazione dell’art. 2, comma 1, d.lgs. n. 81/2015, disciplina mai invocata nei gradi precedenti: la Corte lo ha qualificato come nuova domanda, inammissibile in cassazione. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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