Licenziamento orale, onere di prova del lavoratore e fatto decisivo in cassazione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 15025 del 04.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il lavoratore che impugni il licenziamento allegandone l’intimazione senza l’osservanza della forma scritta ha l’onere di provare, quale fatto costitutivo della domanda, che la risoluzione del rapporto è ascrivibile alla volontà datoriale, anche manifestata con comportamenti concludenti. Non è sufficiente la prova della mera cessazione dell’esecuzione della prestazione lavorativa. Nell’ipotesi in cui il datore eccepisca che il rapporto si è risolto per dimissioni del lavoratore e, all’esito dell’istruttoria condotta anche tramite i poteri officiosi ex art. 421 cod. proc. civ., perduri l’incertezza probatoria, la domanda va respinta in applicazione della regola residuale desumibile dall’art. 2697 cod. civ. Ai fini del vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., costituisce fatto decisivo quello la cui differente considerazione è idonea a comportare, con certezza, una decisione diversa.

Il Fatto

La Corte d’Appello di Palermo riformava la sentenza del tribunale che aveva dichiarato l’inefficacia del licenziamento orale intimato alla lavoratrice dalla società editrice, rigettando l’originaria domanda di quest’ultima. Il giudice di merito riteneva non provata la sussistenza del licenziamento orale: la lavoratrice non avrebbe adempiuto all’onere probatorio, non essendo circostanziate le vicende del recesso datoriale e risultando le stesse contraddette dal comportamento della stessa, che aveva continuato a chiedere indicazioni sui “pezzi” da scrivere dopo l’asserito licenziamento.

Avverso detta decisione proponeva ricorso per cassazione la lavoratrice, resistendo con controricorso la società. Entrambe le parti depositavano memoria.

La Motivazione della Corte

I primi due motivi sono trattati congiuntamente, in quanto attinenti alla valutazione svolta dal giudice di merito circa il dedotto licenziamento orale e i relativi oneri probatori. La Corte richiama il principio secondo cui il lavoratore che impugni il licenziamento allegandone l’intimazione senza forma scritta deve provare che la risoluzione è ascrivibile alla volontà datoriale, non essendo sufficiente la prova della mera cessazione della prestazione (Cass. n. 3822/2019; Cass. n. 13195/2019).

Il principio affida al lavoratore gli oneri di prova circa la reale sussistenza del recesso intimato fuori dalle modalità scritte, in ragione dei generali principi in tema di oneri probatori incombenti su chi propone la domanda. L’esito dell’indagine istruttoria è poi conseguente alle valutazioni del giudice circa la sufficienza di allegazioni e prove, che devono raggiungere un grado di certezza utile ad affermare la sussistenza del recesso orale. Nel caso concreto, la Corte territoriale ha evidenziato le discrasie nei comportamenti tenuti dalla lavoratrice dopo l’ipotizzato licenziamento, tutti significativi di una continuazione del rapporto e in contrasto con l’indimostrata volontà datoriale di recedere. Tale valutazione, frutto di un giudizio di merito, non è rivalutabile in sede di legittimità.

Con il terzo motivo si deduce l’omessa valutazione di alcuni fatti documentati e l’omessa pronuncia su deduzioni ed eccezioni ribadite nei gradi di merito, con violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e, in subordine, omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. La lavoratrice lamenta che non si sia tenuto conto di una conversazione con un vicecapo servizio, nella quale la stessa affermava di essere stata estromessa dal giornale e l’interlocutore rispondeva “so tutto”.

La Corte ricorda che è fatto decisivo quello la cui differente considerazione è idonea a comportare, con certezza, una decisione diversa (Cass. n. 18368/2013; Cass. n. 17761/2016). La decisività assume rilevanza assoluta, determinando uno stretto nesso di causalità tra il fatto omesso e la differente decisione, non solo eventuale ma certa; tale condizione deve essere chiaramente allegata dalla parte che invochi il vizio (Cass. n. 23238/2017).

Nel caso di specie, la comunicazione della ricorrente di essere stata estromessa e la risposta “so tutto”, pur costituendo elementi di valutazione, non hanno il carattere dell’assolutezza e del certo risultato di ribaltare l’esito istruttorio. Esse vanno inserite nel più ampio contesto probatorio considerato dal giudice di merito, che ha lasciato non pienamente dimostrato il recesso. Il motivo va dunque rigettato, come il ricorso nel suo complesso. Le spese seguono il principio di soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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